| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5369 | 02/10/2026 | Tutte | Sentenze | Beni e Servizi |
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Titolo: Il subappalto necessario si applica anche agli appalti di servizi Sottotitolo: Secondo il Tar Sicilia si tratta di un istituto generale, applicabile anche ai servizi Il subappalto necessario (o qualificatorio), funzionale a colmare il difetto di qualificazione del concorrente rispetto a parte delle prestazioni dedotte in appalto, costituisce istituto di portata generale, applicabile non solo agli appalti di lavori ma anche a quelli di servizi, ivi compresi quelli a carattere unitario. Lo ribadisce il TAR Sicilia, sez. IV, con la sentenza 22 settembre 2026, n. 2555. Nel caso specifico, la ricorrente contestava il ricorso al subappalto necessario da parte del concorrente aggiudicatario, sostenendo l'incompatibilità strutturale di tale istituto con gli appalti di servizi. A sostegno della propria tesi richiamava un orientamento giurisprudenziale che ne circoscrive l'operatività al solo settore dei lavori, in ragione del sistema di qualificazione SOA (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2026, n. 729). Il Collegio richiama la distinzione, di matrice funzionale, tra subappalto facoltativo e subappalto necessario: quest'ultimo condivide la medesima natura giuridica del primo ma è imposto dal difetto di qualifica del concorrente. Né l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 né, in precedenza, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 disciplinano espressamente l'istituto, per la sua eccentricità rispetto alla causa tipica del contratto di subappalto, come chiarito dalla Relazione al Codice. Il fondamento normativo è tuttavia rinvenibile: - nell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12, che consente al concorrente privo dei requisiti relativi alle categorie scorporabili di soddisfarli mediante la categoria prevalente; - nell'art. 119, comma 2, del Codice, che impone la dichiarazione del ricorso al subappalto qualificatorio sin dalla fase di offerta. Il TAR Catania disattende la tesi della ricorrente e, dando continuità a un consolidato indirizzo (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504; T.A.R. Lazio, sez. III ter, 6 maggio 2024, n. 8964; T.A.R. Veneto, sez. I, 22 agosto 2023, n. 1204; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 30 novembre 2021, n. 2641; T.A.R. Calabria, sez. I, 15 novembre 2021, n. 878; T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 gennaio 2021, n. 9), afferma che la ratio dell'istituto — garantire l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche da parte di imprese qualificate — è pienamente soddisfatta sia quando l'affidatario possiede direttamente la qualificazione, sia quando ne affida l'esecuzione a un'impresa terza qualificata, dichiarandolo in offerta ai sensi dell'art. 119, comma 2. Tale finalità prescinde dalla natura lavori/servizi dell'appalto. |
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