| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5367 | 30/09/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Regolarita' fiscale e cause di esclusione: i debiti in bilancio non bastano se DURC e certificazioni sono positivi Sottotitolo: Il Consiglio di Stato sul rapporto tra risultanze contabili di bilancio e le certificazioni ufficiali di regolarita’ fiscale e contributiva I debiti tributari risultanti dai bilanci societari, isolatamente considerati, non sono sufficienti a superare le certificazioni fiscali e contributive positive acquisite dalla stazione appaltante. Infatti, i certificati di regolarità fiscale e contributiva rilasciati dalle autorità competenti — DURC, certificazioni fiscali, comunicazioni ex art. 96 del D.Lgs. 36/2023 — hanno natura di dichiarazioni di scienza, fanno prova fino a querela di falso e vincolano la stazione appaltante, che non è tenuta a riesaminarli alla luce dei dati contabili di bilancio o del Modello 770 del concorrente, salvo che emergano specifici profili di incompletezza della certificazione stessa. Lo ribadisce il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza 15 settembre 2026, n. 6899. La vicenda trae origine da una gara per un accordo quadro triennale articolato in otto lotti, avente ad oggetto la fornitura con posa in opera di barriere di sicurezza metalliche. La seconda classificata impugnava l'aggiudicazione disposta in favore di un consorzio stabile, contestando la regolarità fiscale e contributiva di alcune consorziate designate per l'esecuzione sulla base di dati di bilancio, dichiarazioni fiscali e Modelli 770, a fronte di certificazioni positive già acquisite dalla stazione appaltante. Respinto il ricorso in primo grado, la questione è giunta in appello. Il Collegio ha ricostruito il sistema delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 — rispettivamente violazioni gravi definitivamente accertate e violazioni gravi non definitivamente accertate — e dell'art. 96, comma 14, che impone la comunicazione dei fatti potenzialmente rilevanti senza però ricollegare all'omissione un effetto espulsivo automatico. Per i consorzi stabili viene richiamato anche l'art. 67, mentre l'art. 110 disciplina la verifica facoltativa di congruità dell'offerta anormalmente bassa. Il Consiglio di Stato ha escluso che le poste debitorie iscritte in bilancio, per loro natura eterogenee, possano da sole smentire certificazioni fiscali e contributive positive: il giudice amministrativo può sindacare incidentalmente l'idoneità e la completezza della certificazione utilizzata in gara, ma non trasformare il giudizio sull'affidamento in una sede di accertamento tributario alternativa. Analoga sorte è toccata al Modello 770, dal quale non è possibile desumere né la scadenza né l'effettivo pagamento delle somme dichiarate. Il Collegio ha inoltre confermato la legittimità della scelta della stazione appaltante di non attivare la verifica di anomalia, rientrante nella sua discrezionalità quando le condizioni disciplinari per l'obbligatorietà non ricorrono congiuntamente. |
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