| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5365 | 28/09/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Gare sottosoglia al minor prezzo: in caso di pareggio tra le migliori offerte si procede con sorteggio Sottotitolo: Nel sottosoglia con esclusione automatica, il pareggio tra le migliori offerte si risolve con sorteggio e non si procede ad esperimento migliorativo Nelle gare sottosoglia al minor prezzo soggette a esclusione automatica delle offerte anomale, il pareggio tra le offerte di maggior ribasso si risolve mediante sorteggio, secondo quanto previsto dall'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023, senza necessità di attivare il previo confronto migliorativo tra i concorrenti ex aequo di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/1924. Lo stabilisce il TAR Piemonte, Torino, sez. I, con la sentenza 23 giugno 2026, n. 1454. In una procedura aperta per lavori sottosoglia, aggiudicata al minor prezzo con il Metodo A dell'Allegato II.2, due offerte si erano collocate ex aequo al primo posto; la stazione appaltante aveva applicato la lex specialis, che prevedeva il sorteggio pubblico. Il concorrente non vincitore sosteneva invece l'applicabilità dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, con conseguente obbligo di un ulteriore confronto competitivo. Ricostruendo il rapporto tra le due discipline, il TAR non dichiara abrogato l'art. 77, riconoscendone la perdurante vigenza anche alla luce di recente giurisprudenza, ma ne esclude l'applicabilità nella fattispecie per criterio di specialità: l'art. 54 del Codice e l'Allegato II.2 dettano una disciplina specifica e più recente per il segmento del sottosoglia con esclusione automatica, che assorbe anche la regola sul pareggio. Per il TAR non sarebbe coerente applicare l'Allegato II.2 per il calcolo della soglia di anomalia e, allo stesso tempo, disapplicarne la regola sul pareggio per recuperare l'art. 77: ciò frammenterebbe una disciplina concepita unitariamente, anche in funzione di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa. Il Collegio ha inoltre escluso che l'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023 abbia natura regolamentare subordinata all'articolato: Codice e allegati costituiscono un corpo normativo unitario di rango primario, con "forza codicistica", fino alla loro eventuale sostituzione tramite delegificazione ex art. 226-bis. |
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