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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5364 25/09/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Malfunzionamento della piattaforma di gara: il rischio resta alla stazione appaltante

Sottotitolo: Il principio di autoresponsabilita' del concorrente non copre le conseguenze di un errore della piattaforma estraneo alla sua sfera di controllo

Commento:

Quando un operatore economico non riesce a completare il caricamento dell'offerta entro il termine di gara a causa di un malfunzionamento documentato e tempestivamente segnalato della piattaforma telematica, il rischio resta in capo alla stazione appaltante e non può essere trasferito al concorrente invocando il principio di autoresponsabilità. Lo ribadisce il TAR Piemonte, Torino, Sez. II, con la sentenza 23 luglio 2026, n. 1713. Un operatore, collegatosi alle 9:41 a fronte di una scadenza fissata alle 12:00, subiva un errore applicativo al primo tentativo di caricamento; nonostante ticket di assistenza, contatti col call center e segnalazioni alla stazione appaltante, l'invio non si perfezionava entro il termine. I log della piattaforma confermavano l'anomalia tecnica, escludendo una responsabilità dell'operatore. La stazione appaltante, tuttavia, negava la proroga, sottolinenando la scelta del concorrente di iniziare il caricamento nell'ultimo giorno utile. Il TAR ha innanzi tutto ricostruito il quadro normativo: l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di assicurare la partecipazione anche in presenza di un malfunzionamento comprovato, sospendendo o prorogando il termine in misura proporzionale alla gravità del problema; l'art. 92, comma 2, lett. c) rinvia a tale disciplina per la fissazione dei termini di presentazione delle offerte. Per il TAR, il termine di gara resta a disposizione del concorrente fino alla scadenza: la trasmissione anticipata è una facoltà, non un obbligo, e un margine di due ore e venti minuti non è di per sé sintomo di negligenza. L'autoresponsabilità copre le problematiche riconducibili alla sfera organizzativa del concorrente, non un errore della piattaforma che sottrae tempo legittimamente disponibile. Il Tribunale ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, imponendo la riapertura dei termini per un periodo pari a quello compromesso dal malfunzionamento, nel rispetto della par

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