| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5361 | 22/09/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Verifica di anomalia: il termine di quindici giorni e' ordinatorio Sottotitolo: Il termine indicato dal Codice contratti non esaurisce il contraddittorio e non preclude ulteriori richieste di chiarimenti Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, il termine di quindici giorni assegnato per le prime giustificazioni non segna la chiusura del contraddittorio, potendo la stazione appaltante proseguire l'istruttoria quando le spiegazioni iniziali non siano sufficienti a valutare la sostenibilità dell'offerta. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Veneto n. 2387/2025, con la sentenza 10 agosto 2026, n. 6457. La vicenda riguardava l'affidamento di lavori di manutenzione e armamento ferroviario per oltre 117 milioni di euro. Il concorrente primo classificato, con un ribasso del 30,031%, aveva fornito le giustificazioni richieste entro il termine di quindici giorni; la stazione appaltante, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti, aveva però convocato un'audizione e acquisito documentazione integrativa su prezzi, manodopera e categorie SOA, giudicando infine l'offerta congrua. Il TAR Veneto aveva annullato l'aggiudicazione, ritenendo che l'art. 110 delineasse una sequenza concentrata in un'unica richiesta di giustificazioni. I giudici di palazzo Spada hanno così ricostruito il quadro normativo. L'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 impone di richiedere per iscritto le spiegazioni sul prezzo, assegnando un termine non superiore a quindici giorni, senza qualificarlo espressamente come perentorio né collegarvi conseguenze decadenziali. Rilevano inoltre il principio del risultato di cui all'art. 1, l'art. 93, comma 1, sul supporto della commissione giudicatrice al RUP, e l'art. 69 della Direttiva 2014/24/UE, che consente di respingere l'offerta solo quando le spiegazioni non giustifichino sufficientemente il livello dei prezzi. Il Consiglio di Stato ha qualificato il termine come ordinatorio, osservando che esso riguarda la produzione delle prime spiegazioni e non l'intera durata della verifica. Ha riconosciuto alla stazione appaltante un margine di discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria, precisando che il tempo impiegato per approfondire la documentazione non costituisce, di per sé, un autonomo vizio procedimentale, in assenza di un parametro temporale codificato. |
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