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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5348 03/09/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Violazioni fiscali non definitivamente accertate e discrezionalita' tecnica della stazione appaltante

Sottotitolo: Il Consiglio di Stato sui margini di valutazione delle amministrazioni nei procedimenti di gara

Commento:

La valutazione della gravità di violazioni fiscali non definitivamente accertate, ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che deve accertare il superamento delle soglie quantitative fissate dall'Allegato II.10 in rapporto al valore dell'affidamento. Lo ribadisce il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 6 agosto 2026, n. 6417. Il Collegio distingue le violazioni tributarie gravi definitivamente accertate, che integrano causa di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94, co. 6, D.Lgs. 36/2023, dalle violazioni gravi non definitivamente accertate, disciplinate dall'art. 95, co. 2, che attribuiscono alla stazione appaltante un potere di apprezzamento sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato. L'Allegato II.10, richiamato da entrambe le disposizioni, individua le soglie di gravità: l'inottemperanza è considerata grave quando l'importo dovuto, al netto di sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Richiamando la Relazione al nuovo Codice del 7 dicembre 2022, il Consiglio di Stato chiarisce che la denominazione di cause di esclusione "non automatiche" ha sostituito quella di cause "facoltative" (come erano definite nel previgente D.Lgs. n. 50/2016) proprio per superare l'equivoco per cui la stazione appaltante potesse liberamente scegliere di non escludere l'operatore pur in presenza del presupposto. Il potere non riposa in una volizione discrezionale in senso proprio, ma in un margine di apprezzamento tecnico della situazione concreta: una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge e del superamento delle soglie rilevanti, l'esclusione costituisce un atto dovuto. Nel caso di specie, l'Amministrazione aveva dato atto che l'importo della violazione contestata, pari a euro 81.820 al netto di sanzioni e interessi, superava ampiamente sia la soglia minima di euro 35.000 prevista dall'art. 3 dell'Allegato II.10, sia il 10% del valore dell'appalto posto a base di gara (euro 553.000), risultando ancor più significativo rispetto al valore netto dell'affidamento a seguito del ribasso del 40,59% offerto dall'aggiudicatario. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale giudizio immune da vizi di manifesta irrazionalità, rilevando altresì che il piano di rateizzazione, non ancora formalizzato né al momento dell'offerta né a quello del provvedimento espulsivo, non poteva essere considerato dalla stazione appaltante.

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