| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5347 | 02/09/2026 | Tutte | Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni |
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Titolo: Appalto integrato senza disponibilita' delle aree o avvio delle procedure di espropriazione Sottotitolo: La stipula del contratto senza la disponibilitaì' delle aree viola i principi di buon andamento ed efficienza Non è conforme ai principi di buon andamento ed efficienza l'indizione di un appalto integrato e la stipula del relativo contratto in assenza della disponibilità delle aree e del tempestivo avvio della procedura espropriativa. Lo ha accertato ANAC, con la delibera del 21 luglio 2026, n. 294, in esito a un procedimento di vigilanza su un intervento finanziato con risorse PNRR. Un Comune, ammesso a un contributo di 4.900.000 euro per la riqualificazione di immobili comunali, aveva successivamente mutato radicalmente l'oggetto dell'intervento, reindirizzandolo verso l'esproprio e la demolizione-ricostruzione di immobili in larga parte privati, non previsti dal bando regionale, senza comunicarlo al soggetto erogatore. La delibera ANAC individua come profilo di maggiore gravità proprio la modifica radicale dell'oggetto del finanziamento, qualificata come sviamento della causa del contributo pubblico. A ciò si aggiungevano gravi errori di progettazione e l'indizione dell'appalto senza disponibilità delle aree né avvio tempestivo dell'esproprio, in contrasto con il combinato disposto dell'art. 41, comma 6, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, che correla la dichiarazione di pubblica utilità all'approvazione del progetto di fattibilità. ANAC rileva inoltre che alla procedura negoziata erano stati invitati esclusivamente operatori a connotazione territoriale locale, con affidamento all'unico offerente e un ribasso simbolico dell'1%, indice di un difetto sostanziale di confronto concorrenziale. L'insieme di queste irregolarità ha determinato l'inattuabilità dell'opera, la revoca integrale del finanziamento PNRR e l'obbligo di restituzione dell'anticipazione percepita, con perdita delle risorse impiegate per una progettazione mai tradotta in opera compiuta. ANAC ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale. |
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