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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5346 01/09/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Accesso agli atti e subappalto nei contratti pubblici

Sottotitolo: Il subappaltatore puo' accedere ai SAL straordinari del caro materiali

Commento:

Il subappaltatore, pur non essendo parte del contratto principale, ha diritto di accedere ai certificati di stato di avanzamento lavori straordinari emessi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 per la compensazione del caro materiali, quando dimostri un collegamento concreto tra tali atti e la propria posizione giuridica. Lo stabilisce il TAR Toscana, sez. Firenze, con la sentenza 20 luglio 2026, n. 1567. Una società subappaltatrice, impegnata in un appalto di ristrutturazione di immobili di un'azienda ospedaliero-universitaria, aveva chiesto di accedere a quattro certificati di SAL straordinari emessi in favore dell'appaltatrice principale, per conoscere le somme riconosciute a fronte dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali e valutare le proprie pretese economiche. L'appaltatrice si era opposta e l'amministrazione aveva respinto l'istanza, ritenendo insussistente una posizione legittimante. Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando l'ostensione entro trenta giorni. Il Collegio richiama l'art. 22 della L. 241/1990 (interesse diretto, concreto e attuale) e l'art. 24, comma 7 (accesso difensivo), oltre all'art. 116 c.p.a. Pur inserendosi in una fase in parte privatistica dell'esecuzione, la documentazione contabile relativa a un'opera pubblica non perde natura di documento amministrativo. Il collegamento tra le lavorazioni subappaltate e i SAL straordinari richiesti è sufficiente a configurare una posizione differenziata rispetto al comune cittadino. Richiamando l'Adunanza Plenaria n. 4/2021, il TAR ribadisce che l'amministrazione deve limitarsi a verificare l'esistenza di una posizione tutelata, il nesso di strumentalità con i documenti richiesti e l'assenza di cause di esclusione — senza pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa economica sostanziale, questione riservata al giudice ordinario. Il nesso di strumentalità non richiede la prova anticipata della spettanza del credito: solo l'assoluta mancanza di collegamento consente il diniego per istanza esplorativa o pretestuosa. Anche l'opposizione dell'appaltatore principale non vincola l'amministrazione, che deve valutarla autonomamente senza recepirla come veto automatico.

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