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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5345 31/08/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Illegittima la proroga del termine di partecipazione concessa a ridosso della scadenza

Sottotitolo: Illegittimo concedere un differimento orario a favore di un singolo concorrente

Commento:

La proroga del termine di presentazione delle domande, se concessa a ridosso della scadenza in favore di un unico soggetto e non idonea ad ampliare la platea dei partecipanti, è viziata da eccesso di potere. Infatti, la proroga di un termine procedimentale, per essere legittima, deve rispondere all'interesse pubblico a una più ampia partecipazione e non può risolversi nel vantaggio esclusivo di un singolo operatore economico che ne abbia fatto richiesta. Lo stabilisce il TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, con la sentenza 5 agosto 2026, n. 1538. Nel caso si specie, un avviso pubblico del 25 novembre 2025 fissava il termine di presentazione delle domande di partecipazione al 9 dicembre 2025, ore 10. Il 4 dicembre, con PEC delle ore 14:02, uno dei partecipanti chiedeva al responsabile del procedimento la proroga del termine a mezzanotte dello stesso giorno, adducendo che la festività dell'8 dicembre, cadendo nell'imminenza della scadenza, riduceva i tempi utili per la partecipazione. Il medesimo giorno il Comune accoglieva l'istanza con determina n. 3523, richiamando la presenza di tre giorni non lavorativi immediatamente precedenti il termine. L'operatore si giovava della proroga, presentando la propria domanda entro il nuovo termine. Un altro partecipante impugnava la proroga e i successivi atti di ammissione a finanziamento e presentava ricorso. Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo la proroga illegittima per eccesso di potere. Ha osservato che la proroga, concessa a ridosso dei tre giorni festivi che precedevano la scadenza originaria, non poteva ragionevolmente favorire soggetti diversi dalla controinteressata, unica istante e unica beneficiaria effettiva della dilazione. Il Tribunale ha inoltre escluso che la ristrettezza dei tempi complessivi potesse giustificare la proroga, rilevando che il Comune aveva già pubblicato un avviso di preinformazione il 13 ottobre 2025, così assicurando a tutti gli interessati un termine ampiamente congruo per la predisposizione della domanda ben prima della pubblicazione dell'avviso definitivo. Dall'accertata illegittimità della proroga deriva l'invalidità dell'ammissione alla procedura della controinteressata e del conseguente provvedimento di ammissione a finanziamento della sua proposta.

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