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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5344 28/08/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Il principio di unicita' della offerta nelle gare pubbliche

Sottotitolo: Vietata la formulazione di offerte alternative o subordinate, la cui scelta escluda le altre opzioni proposte

Commento:

Il principio dell'unicità dell'offerta vieta a ciascun concorrente di presentare più di una proposta contrattuale, allo scopo di garantire una comparazione tra le offerte in condizioni di parità tra i partecipanti. Lo ribadisce il TAR Lazio, Roma, sez. II bis, con la sentenza 4 agosto 2026, n. 14084. La controversia riguardava l'impugnazione di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara. La società ricorrente aveva offerto un prodotto radicalmente diverso, per caratteristiche costruttive, rispetto a quello richiesto dalle specifiche tecniche di esecuzione. Consapevole di tale difformità, l'operatore economico aveva condizionato la propria proposta all'eventuale giudizio della stazione appaltante circa l'inderogabilità del materiale indicato in capitolato, dichiarando comunque, in via subordinata, piena disponibilità a fornire il prodotto conforme alle specifiche qualora richiesto. Tra i motivi di ricorso, la società ha lamentato la violazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sostenendo che la propria offerta non potesse considerarsi condizionata alla mancata accettazione del prodotto proposto in via principale. Il Collegio richiama l'orientamento consolidato secondo cui la presentazione di offerte plurime o alternative genera una situazione di vantaggio indebito, idonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e a rendere più difficoltosa l'individuazione della migliore offerta (Cons. St., sez. III, n. 6992/2024). È dunque preclusa la formulazione di proposte alternative o subordinate quando la scelta di una di esse comporti necessariamente l'esclusione delle altre, poiché solo in tale ipotesi il concorrente consegue un vantaggio effettivo, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni rispetto agli altri partecipanti, vincolati a un'unica offerta (Cons. St., sez. V, n. 4537/2024). Il TAR Lazio ha ritenuto che la fattispecie in esame integrasse esattamente l'ipotesi vietata dalla giurisprudenza richiamata. La ricorrente, offrendo un prodotto difforme dalle specifiche e subordinando espressamente la fornitura del materiale conforme all'eventuale giudizio di inderogabilità della stazione appaltante, ha di fatto strutturato una proposta a carattere alternativo. Tale impostazione avrebbe garantito alla società, ove non fosse stata esclusa, un vantaggio competitivo indebito rispetto agli altri concorrenti, obbligati a formulare una sola proposta vincolante. Il motivo di ricorso è stato pertanto respinto in quanto infondato. La pronuncia conferma che il divieto di offerte plurime opera non solo quando il concorrente presenti formalmente due proposte distinte, ma anche quando la condizionalità sia incorporata in un'unica offerta, purché la sua struttura consenta all'operatore economico di ripiegare su una soluzione alternativa in base alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

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