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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5343 27/08/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni

Titolo: Le abilitazioni ex D.M. 37/2008 non costituiscono requisito di partecipazione, ma di esecuzione

Sottotitolo: Le idoneita’ riguardanti gli impianti rilevano nella fase di esecuzione e non condizionano la partecipazione alla gara

Commento:

Nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, l'abilitazione tecnico-professionale di cui alla L. 46/1990, oggi disciplinata dal D.M. n. 37/2008, non costituisce requisito di partecipazione alla gara, bensì un requisito da comprovare nella successiva fase esecutiva, distinto e autonomo rispetto alla qualificazione SOA. Lo ribadisce il TAR Puglia, sez. I, con la sentenza 3 agosto 2026, n. 954. Nel caso specifico, la società ricorrente aveva censurato la mancata esclusione dell'aggiudicataria, sostenendo che quest'ultima fosse priva dell'abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. 37/2008 e che tale abilitazione costituisse requisito di idoneità professionale essenziale e inderogabile ai fini dell'ammissione alla procedura. Il Collegio ha aderito all'orientamento consolidato secondo cui le abilitazioni ex L. 46/1990 e D.M. 37/2008 non rientrano tra i requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, richiamando la propria precedente pronuncia (Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 2157) e i principi già espressi dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108/2002, parere n. 6/2001) nonché dal Consiglio di Stato (Sez. V, 16 ottobre 2013, n. 5028; Sez. VI, 13 maggio 2003, n. 4671). Il TAR ha inoltre precisato che il possesso della certificazione SOA assolve integralmente all'onere documentale relativo ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria, in ossequio al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione. Viene altresì richiamata la delibera ANAC n. 530/2017, secondo cui l'abilitazione ex art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce requisito di esecuzione, dimostrabile dall'impresa esecutrice mediante l'indicazione, in tale fase, di un tecnico responsabile in possesso dei prescritti requisiti. Nel caso di specie, il disciplinare di gara richiedeva quale unico requisito di partecipazione il possesso della qualificazione SOA nella categoria OG11, classifica I, senza prescrivere autonomamente l'abilitazione di cui al D.M. 37/2008. Risultando pacifico che l'aggiudicataria avesse dichiarato e dimostrato il possesso della relativa attestazione SOA, il TAR ha ritenuto che l'eventuale dimostrazione dell'abilitazione professionale potesse legittimamente intervenire in sede esecutiva, respingendo così il motivo di ricorso.

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