| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5342 | 26/08/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni |
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Titolo: Equo compenso e ribasso nei servizi di ingegneria e architettura: nessuna automatica esclusione dalla gara Sottotitolo: Una eventuale inosservanza della normativa non comporta esclusione automatica dalla gara Nelle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, il mancato rispetto della disciplina sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 non comporta di per sé l'esclusione dell'operatore economico dalla gara, salvo che la lex specialis preveda espressamente tale conseguenza; l'eventuale incongruità del ribasso offerto sulla componente del compenso professionale va piuttosto scrutinata in sede di verifica di congruità dell'offerta. Lo ribadisce il TAR Campania, sez. Salerno, con la sentenza 22 luglio 2026, n. 1382. La controversia riguardava una procedura negoziata per l'affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la cura degli spazi pubblici e il miglioramento della sicurezza urbana. L'aggiudicatario aveva proposto un ribasso del 52% sulla componente economica relativa alla progettazione esecutiva. Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui solo il 35% dell'importo sarebbe ribassabile, restando la quota residua sottratta alla competizione economica in forza dei parametri dell'equo compenso. Il TAR ha richiamato il principio di tassatività delle cause di esclusione, che preclude di ricavare dalla L. 49/2023 ipotesi espulsive ulteriori rispetto a quelle tipizzate dalla legge di gara. In assenza di una specifica clausola della lex specialis che renda non ribassabile una componente del compenso, la disciplina dell'equo compenso non può fondare l'automatica estromissione del concorrente, né è ammessa l'eterointegrazione del bando mediante il richiamo a tale principio. Il Collegio ha inoltre richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza 3 febbraio 2025, n. 844), secondo cui la disciplina dell'equo compenso non trova diretta applicazione ai contratti pubblici, il cui sistema regolatorio – fondato sulla verifica di anomalia ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023 – è autonomo e autosufficiente, contemperando istanze competitive ed esigenze equitative senza necessità di eterointegrazione. Ne discende che il principio dell'equo compenso costituisce un parametro generale riferibile ai contratti d'opera professionale ex art. 2230 c.c., ma non si traduce in un vincolo automatico nel settore degli appalti pubblici, improntato a una logica pro-concorrenziale. Le disposizioni della L. 49/2023 assumono, in tale contesto, valore di criterio direttivo per la stazione appaltante in sede di valutazione discrezionale della congruità dell'offerta. |
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