| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5341 | 25/08/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Decorrenza del termine minimo di trenta giorni per la ricezione delle offerte Sottotitolo: Il termine di trenta giorni decorre dalla trasmissione del bando a Ufficio delle pubblicazioni UE, non da altre forme di pubblicita’ Il termine minimo di trenta giorni per la presentazione delle offerte, previsto dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, decorre dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 84, e non dalla successiva pubblicazione nazionale sulla Banca dati contratti pubblici ANAC o sul sito della stazione appaltante, disciplinata dall'art. 85. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5630. Nel caso specifico, la società appellante aveva contestato la legittimità della procedura di gara, lamentando che il termine di presentazione delle offerte, fissato dalla legge di gara alle ore 10.00 del 29 novembre 2025, non avrebbe rispettato il termine minimo di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del bando, individuata dalla ricorrente nel 30 ottobre 2025. La censura è stata formulata in modo impreciso, facendo riferimento alla medesima data alternativamente come data di trasmissione e come data di pubblicazione del bando, senza contestare specificamente quanto risultava dagli atti di gara depositati. Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo relativo al sistema delle pubblicazioni delineato dagli artt. 71, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023: l'art. 71 rinvia, per la decorrenza del termine, all'art. 84, che disciplina la trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni UE tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; l'art. 85, invece, riguarda le forme di pubblicità successive (banca dati ANAC, sito della stazione appaltante), attivabili solo dopo la pubblicazione unionale o, in via eccezionale, decorse quarantotto ore senza notifica di quest'ultima. Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo di appello, rilevando che dagli atti di gara risultava la trasmissione del bando il 27 ottobre 2025 e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il 29 ottobre 2025. Il termine di trenta giorni risultava pertanto rispettato. Il Collegio ha altresì escluso che i periodi di malfunzionamento della piattaforma digitale possano essere implicitamente detratti dal termine di presentazione delle offerte, in assenza di una decisione espressa e trasparente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che impone la sospensione e proroga del termine con adeguata pubblicità sul sito istituzionale (art. 92, comma 2, lett. c). |
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