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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5340 24/08/2026 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Misure straordinarie di ANAC per la prevenzione della corruzione nelle imprese aggiudicatarie

Sottotitolo: Disciplina del procedimento di proposta del Presidente ANAC ai Prefetti per la gestione, il sostegno e il monitoraggio degli appalti pubblici

Commento:

Con l'Atto Reg. 21 luglio 2026 l' ANAC ha stabilito la disciplina del procedimento relativo all'esercizio del potere di proposta del Presidente dell'ANAC per l'applicazione delle misure straordinarie previste dall'art. 32 del D.L. 24/06/2014, n. 90. Tali disposizioni sono finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di corruzione e infiltrazione mafiosa nel settore dei contratti pubblici. Il Presidente dell'ANAC può, infatti, proporre al Prefetto competente l'applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nei confronti di imprese affidatarie di contratti pubblici di appalto o di concessione, di contraenti generali, o di imprese che esercitano attività sanitaria per conto del SSN, quando tali soggetti risultino coinvolti in procedimenti penali per fattispecie corruttive ovvero in situazioni anomale sintomatiche di condotte criminali. La disciplina trova fondamento nell'art. 32, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che attribuisce al Presidente dell'ANAC il potere di informare il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a), dello stesso decreto, di proporre al Prefetto l'adozione delle misure straordinarie. Si tratta di un procedimento a formazione progressiva, in cui la fase di iniziativa e proposta è rimessa alla valutazione autonoma ed esclusiva del Presidente dell'ANAC, mentre l'adozione del provvedimento finale spetta al Prefetto. L'avvio richiede la sussistenza di presupposti sia oggettivi — fatti illeciti di corruzione collegati a una commessa pubblica — sia soggettivi, ossia la riferibilità di tali fatti all'operatore economico aggiudicatario. L'art. 32 prevede una graduazione di misure in ragione della gravità dei fatti e del livello di compromissione dell'impresa: - il rinnovo degli organi sociali mediante sostituzione del soggetto coinvolto; - la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, anche limitata all'esecuzione del contratto; - l'ordine alla stazione appaltante di accantonare, al netto dei pagamenti, il 10% del corrispettivo quale utile presunto; - l'attività di sostegno e monitoraggio, anche a contratto ormai concluso. Ora, l'Atto del 21 luglio 2026 codifica in modo compiuto le regole procedurali applicabili — presupposti, fase preistruttoria, responsabile del procedimento, partecipazione, audizioni, termini, conclusione, archiviazione e pubblicità — rafforzando le garanzie di contraddittorio nei confronti delle imprese coinvolte e offrendo alle stazioni appaltanti un riferimento procedurale certo nella gestione dei rapporti con operatori economici attinti da vicende penali corruttive.

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