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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5339 21/08/2026 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Le FAQ di gara non possono modificare i requisiti di partecipazione

Sottotitolo: Le FAQ non possono modificare i requisiti di partecipazione senza rettifica formale, ripubblicazione e riapertura dei termini

Commento:

Le FAQ di gara possono chiarire il significato di clausole già presenti nella lex specialis, ma non introdurre requisiti di partecipazione diversi da quelli pubblicati: se incidono sulla platea dei concorrenti, occorrono rettifica formale, ripubblicazione nelle forme del bando e riapertura dei termini. Lo ribadisce l'ANAC con la delibera di precontenzioso 7 luglio 2026, n. 270. La procedura sottoposta all'ANAC riguardava l'affidamento di un servizio, il cui disciplinare richiedeva, quale requisito di capacità tecnica, l'esecuzione nel triennio di un servizio analogo per enti locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Dopo la pubblicazione del bando, la stazione appaltante interveniva con FAQ che ampliavano da tre a dieci anni il periodo utile e introducevano un parametro economico assente nel disciplinare, pari almeno al valore della procedura. L'amministrazione sosteneva trattarsi di mera precisazione di "servizio analogo"; l'operatore istante contestava un'illegittima integrazione della lex specialis. ANAC ha accolto le contestazioni. Il criterio decisivo non dipende dalla denominazione attribuita alla risposta, ma dal suo contenuto e dai suoi effetti: una FAQ resta interpretativa quando scioglie un dubbio o coordina disposizioni non allineate, mentre diventa modificativa quando aggiunge una condizione non ricavabile dal testo pubblicato. Nel caso esaminato, l'ampliamento del periodo avrebbe allargato la platea dei concorrenti idonei, mentre il nuovo parametro economico l'avrebbe ristretta: entrambe incidevano sui potenziali partecipanti e non potevano essere introdotte con un semplice chiarimento. Il richiamo all'art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente di richiedere fino a dieci anni di esperienza, non legittima la disapplicazione del termine più breve scelto negli atti di gara, vincolante fino a formale rettifica. ANAC collega la decisione ai principi di buona fede e tutela dell'affidamento dell'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023: gli operatori devono poter contare sulle condizioni risultanti dalla documentazione ufficialmente pubblicata. Riconosciuta la natura sostanziale delle modifiche, trova applicazione l'art. 92, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che impone la proroga dei termini in caso di modifiche significative agli atti di gara. La sola proroga non basta: occorre sospendere la procedura, rettificare formalmente il disciplinare, pubblicarlo con le forme del bando originario e riaprire il termine per un periodo congruo, anche a beneficio di operatori che, sulla base del testo originario, non si erano ritenuti in possesso dei requisiti.

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