| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5338 | 20/08/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Il triennio del fatturato globale va riferito agli esercizi finanziari, non a un periodo mobile Sottotitolo: Il requisito di capacita' economico-finanziaria si computa sugli esercizi di bilancio immediatamente antecedenti alla pubblicazione del bando, non su un triennio scelto liberamente dal concorrente Il triennio di riferimento per la dimostrazione del fatturato globale, quale requisito di capacità economico-finanziaria, va inteso con riguardo agli esercizi finanziari (anni di bilancio) e coincide con quello immediatamente antecedente alla pubblicazione del bando, non con un periodo mobile individuabile a scelta dell'operatore economico. Lo ribadisce il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 10 luglio 2026, n. 5551. Nel caso di specie, il disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di capacità economico-finanziaria, un fatturato globale riferito al triennio antecedente alla pubblicazione del bando. L'aggiudicataria aveva tuttavia dichiarato il possesso del requisito con riferimento a un triennio diverso da quello corretto; la sentenza di primo grado aveva ritenuto tale dichiarazione conforme, ammettendo che il requisito potesse essere verificato su un triennio antecedente a quello realmente prescritto dalla lex specialis. Il ricorrente aveva censurato sia la dichiarazione erronea dell'aggiudicataria sia l'omessa verifica da parte della stazione appaltante. Il Consiglio di Stato ha applicato la formulazione originaria dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti possono richiedere un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente l'indizione della procedura. Palazzo Spada precisa che la successiva modifica introdotta dal correttivo (D.Lgs. n. 209/2024), che estende il periodo ai "migliori tre anni degli ultimi cinque", non è retroattiva e non travolge la legge di gara già pubblicata sotto il vecchio regime. Richiamando propri precedenti resi in vigenza del vecchio Codice (Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3285; sez. VI, 6 maggio 2014), il Consiglio di Stato ribadisce che il triennio, ai fini del requisito di capacità economico-finanziaria, va inteso con riferimento agli esercizi di bilancio e non a un arco di 36 mesi calcolato a ritroso dalla data di indizione. Applicando tale criterio al disciplinare di gara, il Collegio riforma la sentenza impugnata: la clausola, correttamente interpretata secondo il dato letterale, imponeva la verifica sul triennio realmente antecedente alla pubblicazione del bando, sicché la censura relativa alla dichiarazione erronea dell'aggiudicataria e all'omessa verifica della stazione appaltante è fondata. |
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