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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5335 17/08/2026 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Frazionamento artificioso di un appalto e affidamenti diretti reiterati allo stesso operatore

Sottotitolo: La reiterazione di affidamenti diretti calibrati per restare sotto soglia costituisce frazionamento artificioso e viola il principio di rotazione

Commento:

La reiterazione di affidamenti diretti al medesimo operatore economico, quando durata e importo delle singole prestazioni sono calibrati per restare entro le soglie previste dal Codice, integra frazionamento artificioso dell'appalto in assenza di ragioni oggettive che lo giustifichino, e la conseguente posizione di contraente uscente permanente viola il principio di rotazione salvo le tassative deroghe di legge. Lo stabilisce l'ANAC con la delibera 14 luglio 2026, n. 287. Una stazione appaltante ha affidato direttamente al medesimo operatore, tra il 2020 e il 2025, un servizio comunale di igiene urbana a carattere continuativo mediante sedici distinte determinazioni dirigenziali di durata trimestrale o quadrimestrale, per un valore complessivo di 651.000 euro. Solo nel 2025 è stata indetta una procedura aperta, aggiudicata a un operatore diverso, la cui aggiudicazione è stata impugnata senza domanda cautelare. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, è vietato suddividere un appalto per eludere l'applicazione del Codice, salvo ragioni oggettive. ANAC ha ritenuto l'artificiosità dimostrabile in via indiziaria, sottolineando l'identità di oggetto e destinatario, la continuità del servizio e la predeterminazione di importi e durate funzionali al mantenimento sotto soglia. Quanto alla rotazione (art. 49), nessuna delle deroghe del comma 4 poteva giustificare la reiterazione: la motivazione fondata sulla conoscenza del territorio da parte dell'uscente integra piuttosto la «rendita di posizione» che la norma mira a neutralizzare. L'Autorità ha rilevato la mancata adozione dei programmi biennali/triennali degli acquisti per gran parte del periodo esaminato, evidenziando il nesso tra omessa programmazione e possibilità di frazionare gli affidamenti. Ha inoltre riscontrato un'iniziale inottemperanza agli obblighi di pubblicazione tempestiva e accessibile degli atti ex art. 28 del Codice. Dopo l'aggiudicazione alla nuova impresa, la stazione appaltante ha disposto un ulteriore affidamento diretto all'uscente motivandolo con la pendenza del ricorso. ANAC ha ritenuto la condotta contraria all'art. 18 del Codice: in assenza di domanda cautelare non opera lo stand still processuale, e la sola pendenza del giudizio di merito non sospende l'efficacia dell'aggiudicazione né autorizza a disattenderne l'esito. L'Autorità ha invitato la stazione appaltante a sottoscrivere il contratto con l'aggiudicatario, recedendo dall'affidamento diretto disposto in favore dell'uscente.

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