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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5333 13/08/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi

Titolo: Obbligo dichiarativo dei gravi illeciti professionali indipendente dalla iscrizione nel Casellario ANAC

Sottotitolo: Un annullamento della annotazione tardiva nel Casellario non esonera un operatore economico dal dichiarare in gara il fatto astrattamente rilevante

Commento:

L'operatore economico che si sia reso protagonista di una vicenda professionale astrattamente idonea a incidere sulla propria integrità o affidabilità è comunque tenuto a dichiararla alle stazioni appaltanti in sede di partecipazione alle gare, anche qualora il relativo provvedimento di annotazione nel Casellario informatico dell'ANAC sia stato annullato per tardività o non sia mai stato adottato. Lo ribadisce il TAR Roma, con la sentenza 13 luglio 2026, n. 12741. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con cui l'ANAC aveva disposto, tardivamente, l'annotazione nel Casellario informatico di una vicenda risolutiva contrattuale a carico di un operatore economico. Il ricorso è stato accolto sotto il profilo della tardività dell'annotazione, ma il Collegio ha ritenuto necessario precisare le conseguenze di tale annullamento sull'obbligo dichiarativo dell'operatore economico nelle successive procedure di gara. Il Collegio ha richiamato gli artt. 95 e 98, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplinano la rilevanza dei gravi illeciti professionali ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, nonché l'art. 11 delle Linee Guida ANAC n. 6, secondo cui il concorrente è tenuto a rendere dichiarazione sostitutiva relativa a tutti i provvedimenti astrattamente idonei a incidere sulla propria integrità o affidabilità, verificatisi nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, comprese le vicende in cui sia stata contestata una condotta illecita o si sia verificata la rottura del rapporto fiduciario con altre stazioni appaltanti. Il TAR chiarisce che l'obbligo dichiarativo non può considerarsi condizionato dall'avvenuta annotazione nel Casellario, poiché tale interpretazione condurrebbe alla conclusione paradossale per cui un operatore economico responsabile di un illecito grave, conclamato e incontestato sarebbe esonerato dal dichiararlo fino al momento dell'iscrizione. L'obbligo persiste, dunque, ogniqualvolta permangano i presupposti sostanziali per la valutazione ex artt. 95 e 98, indipendentemente dalle vicende procedimentali relative all'annotazione. Il Collegio richiama, in tal senso, i precedenti del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1153/2022, sez. V, n. 5732/2020, e sez. V, n. 5171/2019. La pronuncia consolida un principio di autonomia tra l'obbligo dichiarativo del concorrente e l'attività di annotazione dell'ANAC nel Casellario informatico: quest'ultima ha natura meramente ricognitiva e pubblicitaria, e la sua assenza o il suo annullamento non fa venir meno il dovere di trasparenza gravante sull'operatore economico. Ne discende, per gli operatori economici, l'esigenza di una valutazione autonoma e sostanziale — non meramente formale — della rilevanza delle proprie pregresse vicende professionali ai fini dichiarativi, e per le stazioni appaltanti la possibilità di apprezzare, ai sensi dell'art. 98, la sussistenza dei gravi illeciti professionali anche in assenza di annotazione formale.

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