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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5331 11/08/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Pareggio tra offerte nel criterio del minor prezzo: unico rimedio e' il sorteggio

Sottotitolo: Le norme del nuovo Codice dei contratti pubblici prevalgono sulle vecchie disposizioni di contabilità dello Stato

Commento:

Nelle procedure sottosoglia da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, in caso di pareggio tra le offerte collocatesi al primo posto della graduatoria, la stazione appaltante deve procedere direttamente al sorteggio, senza previamente esperire un confronto migliorativo tra i concorrenti interessati. Lo stabilisce il TAR Piemonte, sez. II, con la sentenza 23 giugno 2026, n. 1454. Un operatore economico ha impugnato l'aggiudicazione di una procedura sottosoglia da affidarsi con il criterio del minor prezzo, invocando l'applicazione dell'art. 77 del Regio decreto 827/1924, norma che, in caso di parità tra le migliori offerte, impone al seggio di gara di promuovere un ulteriore confronto competitivo tra i concorrenti presenti e, solo in caso di esito negativo, di ricorrere al sorteggio. La disciplina di gara, per contro, richiamava espressamente il Metodo A dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023, che in ipotesi di pareggio prevede il ricorso diretto al sorteggio pubblico. Il Collegio ha ricostruito il rapporto tra l'art. 77 R.D. 827/1924 — cui la giurisprudenza pregressa riconosceva valenza eterointegrativa della lex specialis in forza dell'art. 1339 c.c. — e la disciplina dell'art. 54 D.Lgs. 36/2023, che rinvia ai metodi di calcolo della soglia di anomalia dell'Allegato II.2. Il Tribunale ha evidenziato come Codice e Allegati costituiscano un corpus normativo unitario di rango primario, richiamando sul punto una pronuncia del Consiglio di Stato (24 dicembre 2025, n. 10297). Il TAR ha escluso qualsiasi spazio applicativo residuo per l'art. 77 R.D. 827/1924, ritenendo prevalente, in base al criterio di specialità, la disciplina dell'Allegato II.2, espressamente richiamata dagli atti di gara. Il meccanismo di delegificazione previsto dall'art. 226-bis del Codice, che consente la sostituzione di alcuni allegati con regolamenti ministeriali, non incide sulla natura primaria degli stessi fino alla sua effettiva attuazione. Anche le modifiche apportate dal correttivo D.Lgs. 209/2024, che ha abrogato l'art. 54, comma 3, e modificato direttamente l'Allegato II.2, confermano il rango legislativo di quest'ultimo.

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