| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5329 | 07/08/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Principio di equivalenza nelle gare di appalto Sottotitolo: Il principio di equivalenza costituisce applicazione del principio del risultato Il principio di equivalenza costituisce una diretta espressione del principio del risultato e persegue l'obiettivo di prevenire ingiustificate restrizioni al confronto competitivo tra gli operatori economici. Tale istituto declina sul piano operativo i precetti costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà di iniziativa economica, unitamente al principio dell'Unione Europea di tutela della concorrenza. L'applicazione di questi valori si traduce nel favor participationis alle procedure di evidenza pubblica, guidando la discrezionalità tecnica della stazione appaltante secondo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Lo ribadisce il TAR Sicilia, sez. II, con la sentenza 20 giugno 2026, n. 1847. Il Collegio ricostruisce il fondamento del principio di equivalenza richiamando i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, la libertà d'iniziativa economica e il principio euro-unitario di concorrenza, dai quali discende il favor partecipationis. Tali principi trovano applicazione attraverso un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Sul punto, la sentenza richiama l'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, 12 novembre 2025, n. 8840, secondo cui l'equivalenza presuppone la corrispondenza sostanziale — e non meramente formale — delle prestazioni offerte rispetto alle specifiche tecniche di gara, anche laddove il prodotto risulti difforme dalle stesse. Ne discende che la stazione appaltante è tenuta a valutare la conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche proposte, a prescindere da riscontri meramente formalistici, purché le specifiche del bando risultino comunque soddisfatte nella sostanza. Nella controversia esaminata, la ricorrente aveva prospettato un'ipotesi di aliud pro alio in relazione al veicolo offerto dall'aggiudicataria. Il TAR ha escluso radicalmente tale eventualità, rilevando che l'aggiudicataria si era comunque vincolata, nell'offerta tecnica, a fornire un veicolo corrispondente a tutti i parametri tecnici indicati dalla lex specialis. Rileva, inoltre, che le regole di gara riservavano espressamente all'Amministrazione l'onere di effettuare, successivamente all'aggiudicazione, una verifica di conformità del mezzo offerto, subordinando il completamento della fornitura all'esito positivo di tale controllo. In sede istruttoria è altresì emerso che la nuova versione del modello Toyota Hilux, denominata MY26, presenta caratteristiche sostanzialmente identiche a quelle della versione precedente dello stesso modello, elemento che ha ulteriormente corroborato l'insussistenza di una sostituzione del prodotto offerto con uno differente. |
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