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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5328 06/08/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: FVOE e soccorso istruttorio: gli errori materiali non incidono sulla ammissione alla gara

Sottotitolo: Gestione del Fascicolo virtuale operatore economico e soccorso istruttorio

Commento:

Un'irregolarità nella registrazione dei dati all'interno del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico non comporta l'esclusione automatica dalla gara qualora non incida sul possesso dei requisiti sostanziali né alteri la par condicio tra i concorrenti, potendo essere superata mediante gli strumenti di interlocuzione procedimentale, incluso il soccorso istruttorio. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza 4 giugno 2026, n. 4484. La controversia trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concorrente secondo classificato ha contestato, oltre alla valutazione dell'offerta tecnica, la verifica dei requisiti del raggruppamento aggiudicatario, sostenendo che un errore nella registrazione dei dati nel FVOE, commesso da un'impresa componente e imputabile all'operatore economico anziché a un malfunzionamento della piattaforma, avrebbe dovuto determinarne l'esclusione. Il FVOE, disciplinato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 e gestito attraverso l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, costituisce lo strumento mediante cui le stazioni appaltanti acquisiscono informazioni e documenti per la verifica dei requisiti, favorendo l'interoperabilità tra banche dati e riducendo gli adempimenti a carico degli operatori. L'art. 101 del medesimo decreto disciplina il soccorso istruttorio, che consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti, integrazioni o regolarizzazioni documentali, purché non ne derivi una modifica dell'offerta tecnica, dell'offerta economica o dei requisiti sostanziali di partecipazione. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo irrilevante la distinzione tra errore dell'operatore e malfunzionamento del sistema: ciò che conta è se l'anomalia abbia inciso sull'accertamento dei requisiti o compromesso la par condicio. Il Collegio ha chiarito che il FVOE costituisce uno strumento di verifica e non un requisito di partecipazione: la digitalizzazione incide sulle modalità di accertamento, non sulla natura dei requisiti. Un errore di registrazione, pertanto, non equivale automaticamente alla carenza del requisito sostanziale e può essere sanato tramite soccorso istruttorio quando riguardi esclusivamente la rappresentazione dei dati. La pronuncia individua tuttavia un limite preciso: il soccorso istruttorio non può operare quando l'irregolarità impedisca di accertare il possesso dei requisiti, ne riveli l'effettiva mancanza, o sia il frutto di un comportamento elusivo. In tali casi si è di fronte a una carenza sostanziale, non sanabile. La regolarizzazione resta sempre subordinata alla dimostrazione che i requisiti fossero già posseduti entro il termine di presentazione delle offerte, senza effetti sulla trasparenza della procedura o sulla concorrenza tra gli operatori.

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