| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5324 | 31/07/2026 | Tutte | Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Requisiti di partecipazione e limiti alla discrezionalita' nella predisposizione della lex specialis Sottotitolo: ANAC definisce i confini della lex specialis tra tassatività dei requisiti e corretta gestione delle procedure delegate I requisiti speciali di partecipazione a una procedura di affidamento non possono essere individuati liberamente dalla stazione appaltante, ma devono trovare fondamento nel Codice dei contratti pubblici o in altre disposizioni di legge, così come il divieto di subappalto non può essere disposto in via generale senza adeguata motivazione. Lo ribadisce l'ANAC con la delibera n. 218 del 10 giugno 2026, adottata a seguito di una segnalazione relativa a una procedura aperta bandita da una centrale di committenza per conto di un'amministrazione non qualificata. A seguito di una segnalazione, l'Autorità ha acquisito bando, disciplinare e atti della procedura, riscontrando quattro profili di criticità: la richiesta di certificazioni ISO come requisito di ammissione, la gestione della gara da parte di una centrale di committenza in assenza della qualificazione necessaria in capo all'amministrazione beneficiaria, il richiamo a criteri ambientali minimi non più vigenti, e un divieto assoluto di subappalto privo della motivazione richiesta dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Le controdeduzioni fornite dal solo Comune interessato non hanno superato i rilievi istruttori. Richiamando l'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal correttivo, ANAC ha chiarito che la discrezionalità della stazione appaltante nella predisposizione della gara non consente di introdurre condizioni di accesso ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento. Nel caso esaminato, le certificazioni ISO richieste come requisito di ammissione non trovavano fondamento normativo e, aggravando il vizio, una di esse era stata prevista anche come criterio premiale nell'offerta tecnica, attribuendo punteggio a operatori già necessariamente in possesso del requisito. L'Autorità ha ribadito che la centrale di committenza incaricata da un'amministrazione priva di qualificazione non svolge una funzione di mero supporto, ma assume la responsabilità dell'intera procedura, ivi compresa la nomina di un proprio RUP, in coerenza con gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023. Un'amministrazione non qualificata, inoltre, non può occuparsi nemmeno della fase esecutiva del contratto, salvo il conseguimento nel frattempo del livello di qualificazione richiesto. La documentazione presentava altresì un richiamo disomogeneo ai criteri ambientali minimi, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, e un'esclusione generalizzata del subappalto priva della motivazione puntuale richiesta dall'art. 119. Valutato il quadro complessivo delle violazioni, ANAC ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione del parere motivato ex art. 220 del D.Lgs. n. 36/2023, invitando la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara, con riserva di esercitare il potere di impugnazione in caso di mancato adeguamento. |
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