| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5323 | 30/07/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi |
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Titolo: Iscrizione ANGA e limiti del subappalto qualificante nelle bonifiche ambientali Sottotitolo: La mancanza di iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali non puo' essere sanata mediante dichiarazione di subappalto qualificante Nelle procedure di affidamento di lavori di bonifica ambientale, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), quando prescritta dalla lex specialis per lo svolgimento delle relative attività, costituisce requisito di idoneità professionale in capo al concorrente e non può essere sanata mediante dichiarazione di subappalto qualificante. Lo ribadisce il TAR Lazio con la sentenza sentenza 4 maggio 2026, n. 8037. La controversia riguardava una procedura per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza operativa dell'area di un impianto, bonifica dell'acquifero sotteso e bonifica della collina antropica di un ex stabilimento. Il concorrente escluso aveva dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, di voler subappaltare al 100% l'iscrizione ANGA categoria 9 classe C o superiore, richiesta dalla legge di gara in aggiunta ai requisiti di qualificazione per categorie di opere. La stazione appaltante ha disposto l'esclusione, ritenendo che il requisito non fosse trasferibile a terzi tramite subappalto. Il ricorrente ha sostenuto l'erronea qualificazione dell'iscrizione ANGA come requisito di idoneità professionale, collocandola invece tra i requisiti tecnico-professionali suscettibili di subappalto qualificante ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Ha richiamato, a sostegno, il principio di tassatività delle cause di esclusione, il favor partecipationis e la proporzionalità dei requisiti rispetto all'oggetto dell'appalto, sostenendo che la carenza soggettiva potesse essere colmata affidando a un soggetto qualificato le lavorazioni per cui l'iscrizione era necessaria. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso come manifestamente infondato, richiamando l'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, che subordina all'iscrizione albo lo svolgimento di attività quali raccolta e trasporto rifiuti, bonifica di siti e di beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione. Il Collegio ha valorizzato l'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato (sez. IV, n. 6355/2020), secondo cui l'iscrizione ANGA ha natura "anfibologica": da un lato attesta un requisito soggettivo di idoneità professionale, dall'altro comprova la capacità tecnica per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti. Nel caso di specie, trattandosi di bonifica di sito, l'iscrizione assolveva contemporaneamente entrambe le funzioni, precludendo il ricorso al subappalto qualificante. |
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