| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5322 | 29/07/2026 | Tutte | Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Clausole territoriali negli appalti: quando i criteri premiali violano la concorrenza Sottotitolo: Le clausole territoriali non possono premiare il radicamento storico degli operatori economici Le stazioni appaltanti non possono attribuire punteggi premiali per la mera presenza pregressa sul territorio di sportelli, personale dedicato o strutture organizzative già insediate, poiché tale impostazione favorisce sistematicamente gli operatori già radicati — in primis il concessionario uscente — e finisce per penalizzare le piccole e medie imprese che l'art. 108, comma 7 intende invece tutelare. Lo stabilisce l'ANAC con la Delibera 24 giugno 2026, n. 244. La vicenda origina dalla segnalazione di un operatore economico relativa a una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di un'Amministrazione comunale. Il disciplinare attribuiva fino a sei punti, quale sub-criterio dell'offerta tecnica, alla presenza entro 70 km di sportelli operativi e personale dedicato già esistenti al momento dell'offerta; richiedeva inoltre, quale requisito di capacità tecnica e professionale, la presenza di un dirigente in organico. Secondo il segnalante, entrambe le previsioni limitavano ingiustificatamente la concorrenza e ostacolavano la partecipazione di imprese idonee ma non ancora radicate sul territorio. L'ANAC ha rilevato che l'art. 108, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 consente di valorizzare la presenza di una sede operativa per ragioni di prossimità e per favorire le piccole e medie imprese. Tuttavia, la norma non legittima criteri che premino il radicamento storico degli operatori economici. L'errore della stazione appaltante è consistito nel valutare la presenza di una struttura organizzativa già esistente al momento dell'offerta, anziché la capacità dell'operatore di organizzarla per il servizio. Tale impostazione genera una asimmetria competitiva a favore del concessionario uscente. ANAC ha ritenuto illegittimo il sub-criterio premiale, poiché non valorizzava la capacità organizzativa dell'offerente ma la circostanza che tale organizzazione fosse già preesistente, generando un vantaggio competitivo indebito per gli operatori già insediati. Ha ritenuto altresì illegittimo il requisito del dirigente in organico, in quanto non motivato, sproporzionato e lesivo dell'autonomia organizzativa interna delle imprese. La stazione appaltante è stata invitata a rimuovere entrambe le clausole in autotutela. La delibera indica la via corretta per contemperare l'esigenza di prossimità con la tutela della concorrenza: la presenza di uno sportello operativo, ove effettivamente necessaria, va configurata come requisito di esecuzione del contratto anziché come criterio di valutazione dell'offerta, spostando così l'esigenza organizzativa alla fase esecutiva senza incidere sul confronto competitivo in gara. |
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