| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5321 | 28/07/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Grave illecito professionale: la richiesta di rinvio a giudizio puo' giustificare la esclusione dalla gara Sottotitolo: Il Consiglio di Stato sui presupposti di esclusione, il valore del rinvio a giudizio e la decorrenza dei termini processuali nel Codice dei contratti pubblici La richiesta di rinvio a giudizio, quale atto di esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis c.p.p., costituisce uno dei mezzi di prova legittimamente utilizzabili dalla stazione appaltante per valutare il grave illecito professionale, anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza 8 giugno 2026, n. 4594. La controversia riguardava l'esclusione di un operatore economico, inizialmente primo in graduatoria, a seguito dell'accertamento di un procedimento penale per presunti fatti corruttivi a carico dell'amministratore di fatto, unitamente al procedimento ex D.Lgs. 231/2001 instaurato nei confronti della società. La ricorrente contestava l'insufficienza della richiesta di rinvio a giudizio, l'avvenuto decorso del termine triennale e la mancata considerazione delle misure di self cleaning adottate. Il Collegio ha ricostruito le tre disposizioni come un sistema unitario: l'art. 95 individua il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica; l'art. 96 ne disciplina durata, obblighi dichiarativi e self cleaning; l'art. 98 individua fattispecie, criteri di gravità e mezzi di prova. La configurabilità dell'illecito richiede la compresenza di tre condizioni: sussistenza della fattispecie, idoneità concreta a incidere sull'affidabilità, adeguatezza dei mezzi di prova. Quando l'illecito deriva da fatti penalmente rilevanti, il termine triennale ex art. 96 decorre dall'esercizio dell'azione penale — o, se anteriore, dall'adozione di misura cautelare — e non dalla commissione del fatto, per evitare che la disciplina si svuoti di contenuto e per non imporre all'operatore una sostanziale autodenuncia, in coerenza con il principio nemo tenetur se detegere. L'art. 98 richiama inoltre i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, includendo l'amministratore di fatto e valorizzando anche la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001. Le misure di self cleaning non esonerano dall'obbligo dichiarativo nella singola procedura, anche se la causa di esclusione era già nota alla stazione appaltante. Il richiamo al Codice etico, ex art. 169 per i settori speciali, non introduce autonome cause di esclusione ma arricchisce gli elementi valutativi del rapporto fiduciario. |
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