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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5320 27/07/2026 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Limiti della procura e esclusione dalle gare pubbliche

Sottotitolo: Una esclusione per presunto difetto di rappresentanza non può essere automatica

Commento:

L'esclusione di un operatore economico dovuta a un presunto difetto di rappresentanza del procuratore che ha sottoscritto l'offerta non può avvenire in modo automatico. La stazione appaltante deve verificare l'effettiva portata dei poteri conferiti dalla procura e valutare se l'irregolarità sia superabile. Con la sentenza del 18 giugno 2026, n. 4896, il Consiglio di Stato ha delineato i confini tra la fase di partecipazione alla gara e quella di stipula del contratto, precisando l'ambito di applicazione del soccorso istruttorio previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Il caso nasce dall'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). Secondo l'amministrazione, il procuratore della mandataria aveva firmato un'offerta per una gara il cui valore annuale superava il limite economico di 570.000 euro stabilito nella procura per la conclusione di accordi commerciali pluriennali. I giudici amministrativi hanno riformato tale decisione, evidenziando che la limitazione quantitativa riguardava solo la sottoscrizione del contratto successivo all'aggiudicazione. Al contrario, la partecipazione alle procedure di gara era regolata da una clausola differente, priva di tetti economici. L'errore della stazione appaltante è consistito, dunque, nell'aver esteso alla fase di partecipazione gli effetti di una clausola riferita unicamente alla successiva stipula, sovrapponendo due momenti procedurali che devono restare distinti e autonomamente valutati. Il Collegio ha inoltre osservato che, comunque, il valore dell'offerta al netto del ribasso sarebbe rientrato nei limiti previsti dalla procura anche ai fini della stipula. Il Collegio ha altresì chiarito che, anche qualora fosse effettivamente configurabile un difetto di rappresentanza, l'esclusione non sarebbe comunque legittima: la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, richiedendo la ratifica dell'offerta ai sensi dell'art. 1399 c.c. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, la sentenza ricorda che l'atto del falsus procurator non è nullo ma solo inefficace, e che la ratifica produce effetti retroattivi, sanando ex tunc (con efficacia retroattiva) l'eventuale vizio rappresentativo.

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