| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
|---|---|---|---|---|
| 5319 | 24/07/2026 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
|
Titolo: Accesso agli atti di gara e tutela dei segreti tecnici o commerciali Sottotitolo: Oscurare una offerta tecnica richiede la prova puntuale del segreto di cui al Codice della proprietà industriale: non basta il generico richiamo al know how aziendale L'oscuramento dell'offerta tecnica in sede di accesso agli atti di gara costituisce un'eccezione al principio di trasparenza e presuppone che il concorrente dimostri, con motivazione puntuale e circostanziata, l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005; la mera riconducibilità delle informazioni al patrimonio di know how aziendale non è sufficiente a giustificare l'opposizione all'ostensione. Lo stabilisce il TAR Lazio-Roma con la sentenza 26 giugno 2026, n. 11701. Nell'ambito di una procedura di gara, il RUP aveva respinto le richieste di oscuramento delle offerte tecniche formulate da alcuni concorrenti, disponendo la reciproca messa a disposizione delle offerte tra i primi cinque classificati ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. La società ricorrente sosteneva che le parti da essa indicate fossero specificamente riconducibili al proprio know how aziendale e che la loro conoscenza da parte dei concorrenti le avrebbe arrecato un indebito svantaggio competitivo. Il Collegio ha richiamato i requisiti dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), secondo cui le informazioni aziendali devono essere connotate da segretezza, possedere valore economico proprio in quanto segrete ed essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate; non è sufficiente un'affermazione generica priva di adeguata dimostrazione (viene richiamata C. giustizia UE 17 novembre 2022, C-54/21). Il segreto tutelabile non coincide con qualsiasi elemento di originalità dell'offerta — fisiologicamente presente in ogni proposta tecnica — ma deve riguardare elaborazioni, metodologie o studi specialistici applicabili a una pluralità indeterminata di appalti. Il TAR ha respinto il ricorso, evidenziando che le argomentazioni della ricorrente, fondate sul mero richiamo al know how aziendale, non avevano consentito all'amministrazione di individuare le specifiche parti dell'offerta effettivamente coperte da segreto. Il Collegio ribadisce inoltre il principio di proporzionalità dell'oscuramento, che deve limitarsi ai soli elementi effettivamente riservati (vengono richiamati C. Stato 3 giugno 2026, n. 4427; C. Stato 25 giugno 2025, n. 5547; C. Stato 15 ottobre 2024, n. 8257). |
||||
| Inserto leggi e regolamenti: | Informazione pubblicitaria: Appaltitalia - Un mese gratis presentando un'azienda amica | |||
Appaltitalia quotidiano iscritto al registro della stampa del Tribunale di Napoli, N.39 del 01/04/2004
Direttore responsabile Dott. Diego La Grassa
Edito da Editanet S.r.l. P. IVA 06646021219
Sede Legale: Via Francesco Lauria - Centro Direzionale Isola F/11 interno 86 - 80143 Napoli
Sede Operativa: CDN Napoli Isola F11 - 80143 Napoli
Tel.: +39 0810208600 / +39 08118658035 - Fax: +39 0810112814
editanetsrl@pec.sinapsis-srl.net
ISSN online: 2531-6095