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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5169 19/12/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Un appaltatore uscente riconfermato non deve presentare il progetto di riassorbimento del personale

Sottotitolo: Manca il presupposto del subentro e vanno evitati formalismi sproporzionati

Commento:

Quando l'aggiudicatario coincide con il gestore uscente, non è obbligatorio presentare il progetto di riassorbimento del personale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con la sentenza n. 528 del 18 novembre 2025, si è così espresso in merito all'applicazione della clausola sociale (art. 102 del Codice dei contratti pubblici) in un contesto specifico: l'affidamento di un appalto di servizi al gestore uscente. Il caso riguardava una gara per la gestione di un centro di permanenza per i rimpatri. Un concorrente contestava l'aggiudicazione sostenendo che il vincitore avrebbe dovuto essere escluso per mancata presentazione del piano occupazionale previsto dall'art. 102 del Codice dei contratti. Il TAR ha respinto il ricorso: la clausola sociale dell'art. 102 impone all'operatore subentrante di garantire la stabilità occupazionale riassorbendo i dipendenti del precedente appaltatore. Ma se non c'è cambio di gestione, manca il presupposto stesso per il riassorbimento. Non ci sono lavoratori da reintegrare perché restano già alle dipendenze dello stesso datore. Il TAR spiega che l'espressione dell’articolo 102, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici "garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato" si riferisce primariamente all'obbligo per l’appaltatore subentrante di riassumere i dipendenti precedentemente utilizzati; tuttavia, nel caso di specie, non si configurava un passaggio nella gestione del servizio né una diversa organizzazione del lavoro, in quanto l'aggiudicatario era il medesimo soggetto che già gestiva l'appalto; non essendo presente personale esterno da reintegrare, la verifica delle modalità di attuazione dell'impegno alla tutela dei livelli occupazionali non era necessaria. Richiedere comunque il documento costituirebbe un formalismo eccessivo e sproporzionato, contrario ai principi di risultato e fiducia degli artt. 1 e 2 del Codice.

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