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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5167 17/12/2025 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni

Titolo: Segnalazione ANAC: criticità normative su SOA e sanzioni nel Codice dei Contratti

Sottotitolo: ANAC chiede a Governo e Parlamento di rivedere le norme su falsa documentazione e sanzioni per le Società Organismo Attestazione

Commento:

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 4/2025 (Delibera n. 452 dell'11 novembre 2025), ha evidenziato diverse criticità nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e nell’Allegato II.12, chiedendo un intervento legislativo urgente per garantire coerenza normativa e proporzionalità sanzionatoria, in particolare riguardo alle Società Organismo Attestazione (SOA) e alla presentazione di falsa documentazione. Queste le tre problematiche segnalate: - conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice. Riguarda il periodo temporale di efficacia delle cause di esclusione (artt. 94 e 95) sia ai fini delle verifiche SOA sia per la partecipazione alla gara; - mancata graduazione della sanzione interdittiva per falsa documentazione alla SOA. L'articolo 18, commi 4 e 23, dell'Allegato II.12, prevede l'interdizione al conseguimento dell'attestato SOA per un anno in caso di falsa documentazione per requisiti di ordine generale o speciale; tale termine non è suscettibile di graduazione, impedendo ad ANAC di considerare la gravità dell'illecito o l'elemento soggettivo (dolo o colpa); - conflitto sul quantum sanzionatorio. Rilevato tra l'articolo 222, comma 3 lett. a) del Codice e gli articoli 13, 14 e 24 dell'Allegato II.12, in ordine all'ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili da ANAC rispettivamente alla SOA, agli operatori economici e al Responsabile Unico del Progetto (RUP). ANAC sottolinea una disparità di trattamento sanzionatorio per la medesima condotta di presentazione di falsa documentazione a seconda del momento in cui essa è posta in essere: - in fase di gara/subappalto (Art. 96, comma 15): La sanzione interdittiva è fino a due anni ed è suscettibile di graduazione in funzione di dolo o colpa, nonché della rilevanza o gravità dei fatti; - in fase di attestazione SOA (Art. 18, commi 4 e 23, Allegato II.12): La sanzione è fissata per un anno senza possibilità di graduazione, obbligando l'Autorità ad applicare il termine minimo anche in presenza di scarsa gravità della condotta. L’Autorità ritiene irragionevole che, mentre in gara è consentito graduare la sanzione, per la presentazione di falsa documentazione alla SOA (condotta potenzialmente più lesiva poiché altera l'esito di più gare), ANAC sia obbligata a un termine fisso, senza poter tener conto della gravità o dell'elemento soggettivo. Circa il principio di proporzionalità per il quantum sanzionatorio, ANAC rileva che nell’irrogare le sanzioni non può attribuire peso al dolo, alla colpa, alla rilevanza e alla gravità dell’infrazione, contravvenendo a quanto richiesto dalla corretta attuazione del principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione. Anche su questa questione, l'Autorità auspica l’intervento del legislatore per risolvere il contrasto normativo.

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