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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5166 16/12/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Esclusione dalle gare: dichiarazioni reticenti e rottura del vincolo fiduciario

Sottotitolo: Legittimo escludere un operatore economico che omette informazioni rilevanti impedendo il contraddittorio

Commento:

È l'esclusione di un'impresa che aveva omesso di dichiarare una condanna penale del proprio legale rappresentante per frode nelle pubbliche forniture. lo ha riaffermato il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 novembre 2025, n. 9140. Nel caso sottoposto ai giudici di Palazzo Spada, il provvedimento di esclusione della stazione appaltante (SA) si fondava su diversi elementi: - una sentenza penale di condanna del legale rappresentante per il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), pronunciata in data 23 ottobre 2024; - un precedente provvedimento di decadenza adottato da un altro Comune per gravi inadempimenti nello stesso tipo di servizio, la cui legittimità era stata confermata sia dal TAR che dallo stesso Consiglio di Stato. L'operatore economico, nella dichiarazione resa ai fini della conferma dei requisiti, aveva affermato l'inesistenza di condanne, presentando la situazione processuale come una semplice richiesta di rinvio a giudizio e sostenendo di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa. In realtà, la sentenza di condanna era già stata pronunciata in pubblica udienza ed era stata contestualmente impugnata dall'operatore. Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello infondato, basando la propria decisione su due aspetti interconnessi: la natura del reato e la condotta dichiarativa dell'OE. Il reato di frode nelle pubbliche forniture è stato ritenuto una fattispecie che incide direttamente sul rapporto fiduciario con l’amministrazione. Il collegamento fra il fatto penalmente rilevante e il servizio oggetto di gara ha rafforzato la valutazione di inaffidabilità, legittimando l'esclusione anche in presenza di una condanna non ancora definitiva. La condotta dell'OE, che non solo ha omesso di menzionare la condanna già pronunciata ma ha anche travisato la situazione processuale, è stata inoltre ritenuta incompatibile con l’obbligo di trasparenza che informa le procedure ad evidenza pubblica. L’omissione non è stata considerata un mero errore formale, ma un comportamento idoneo a recidere il vincolo fiduciario. Il Collegio ha respinto inoltre le argomentazioni dell'OE in merito all'omessa instaurazione del contraddittorio da parte della SA, chiarendo che il contraddittorio non può essere invocato da chi ha reso dichiarazioni incomplete o reticenti. Infine, in riferimento alle misure di self-cleaning, è stato rilevato che l'OE non aveva adottato alcuna misura correttiva al momento della verifica dei requisiti, né aveva rimosso il legale rappresentante condannato. Le iniziative successive, introdotte solo nel giudizio di primo grado, sono state ritenute tardive e ininfluenti sulla valutazione della SA.

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