| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5163 | 11/12/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Consip: per gli enti aderire alla convenzione è la regola generale, non una eccezione Sottotitolo: Il Consiglio di Stato chiarisce che ricorrere ai soggetti aggregatori è la modalità ordinaria di approvvigionamento L'adesione alle convenzioni Consip non è un affidamento diretto che richiede giustificazioni, ma rappresenta la modalità naturale e ordinaria di approvvigionamento prevista dalla legge. È invece la scelta di procedere autonomamente che costituisce l'eccezione e necessita di motivazione rafforzata. Con la sentenza 9052 del 19 novembre 2025 il Consiglio di Stato chiarisce gli obblighi di approvvigionamento centralizzato per le Pubbliche Amministrazioni e la misura della motivazione richiesta. La controversia riguardava un ente locale che aveva deciso di aderire all'Accordo Quadro Consip per i servizi di Facility Management, sostituendo il precedente gestore del portierato. Quest'ultimo aveva impugnato gli atti sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto motivare la scelta, soprattutto considerando l'esistenza di una convenzione regionale già disponibile per il servizio di portierato. Palazzo Spada ha chiarito che il sistema normativo (D.L. 66/2014 e legge 208/2015) ha istituito un sistema dove il ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori è la modalità ordinaria di approvvigionamento per determinate soglie e categorie merceologiche tale che il ricorso a Consip rappresenta la soluzione standard, senza necessità di motivazione specifica: in pratica, oltre le soglie e per le categorie individuate dal DPCM attuativo, le amministrazioni devono ricorrere a Consip o agli altri aggregatori. Inoltre, poiché l'aggiudicatario Consip è già stato selezionato a monte (tramite gara pubblica, garantendo concorrenza e trasparenza), l'adesione alla convenzione non è assimilabile ad un affidamento diretto. Ne deriva che l'adesione ai modelli Consip non richiede una motivazione specifica, poiché i vantaggi di economia di scala e di risparmio sono già stati considerati e presi in considerazione dal legislatore. Al contrario, la decisione di non aderire e di espletare una procedura autonoma costituisce l'eccezione e richiede invece una motivazione rafforzata ed espressa (ex art. 1, comma 510, L. 208/2015). Nel caso specifico, l'Accordo Quadro Consip copriva un insieme strutturato di servizi di facility management ben più ampio del solo portierato offerto dalla convenzione regionale, giustificando pienamente la scelta amministrativa di razionalizzare l'intera gamma di prestazioni con un unico operatore. |
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