| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5162 | 10/12/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Calcolo del triennio per i requisiti di capacità tecnico-professionale nelle gare pubbliche Sottotitolo: Il TAR Umbria chiarisce che il periodo va calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, non per anni solari Va fatta una netta distinzione fra i criteri di calcolo dei requisiti tecnico-professionali e quelli economico-finanziari: per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari, il triennio deve fare riferimento alla nozione di "esercizio" inteso come periodo amministrativo di durata annuale (anno solare); per la dimostrazione dei requisiti tecnici e professionali, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando, determinato a ritroso senza sottostare alle norme e ai limiti delle scienze contabili. Lo ha chiarito, in linea con la giurisprudenza precedente (cfr. Cons. Stato, n. 2306/2014), il Tar Umbria, Sez. I, con la sentenza del 12 novembre 2025, n. 766. Il caso sottoposto al Tar riguardava un bando di gara, la cui lex specialis prevedeva, per l'ammissione, l'aver realizzato "nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023)" almeno un contratto analogo per € 997.000. Il bando era stato pubblicato il 24 dicembre 2024, creando ambiguità interpretativa tra il calcolo a ritroso dalla data di pubblicazione (24 dicembre 2021 - 23 dicembre 2024) e i tre anni solari indicati tra parentesi. La controversia verteva sulla corretta interpretazione del periodo temporale rilevante: - la ricorrente principale sosteneva che il triennio dovesse essere calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando (24 dicembre 2024), coprendo il periodo dal 24 dicembre 2021 al 23 dicembre 2024; - la Stazione Appaltante e le ricorrenti incidentali sostenevano che il riferimento dovesse essere ai tre anni solari espressamente indicati, ossia 2021, 2022 e 2023. Il Tar Umbria ha accolto il ricorso, ritenendo corretta l'interpretazione proposta dalla ricorrente principale. Il Collegio ha motivato la decisione sottolineando che la non univocità del bando ha ingenerato dubbi, come dimostrato dalla richiesta di chiarimento in sede di gara. In presenza di più ipotesi interpretative possibili, l'interprete deve aderire a quella che permette la maggiore partecipazione delle imprese concorrenti, in ossequio al principio eurounitario di massima partecipazione. Il Collegio ha ritenuto corretta l'interpretazione che valorizza il riferimento espresso alla "data di pubblicazione del bando", considerando le annualità tra parentesi meramente esemplificative. Tale soluzione è conforme al principio eurounitario della massima partecipazione e alla ratio della norma, che mira a verificare l'attualità della capacità tecnico-professionale dell'operatore. Il TAR ha ribadito la differenza tra requisiti economico-finanziari (che richiedono anni solari completi, legati alla nozione contabile di "esercizio") e requisiti tecnico-professionali (per i quali il triennio va calcolato effettivamente a ritroso dalla pubblicazione del bando, non essendo vincolati a periodi amministrativi). |
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