| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5160 | 05/12/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Omessa dichiarazione in gara: non è causa autonoma di esclusione Sottotitolo: Una omissione dichiarativa successiva rileva solo nella valutazione complessiva della affidabilità di un operatore economico L'omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione alla gara non costituisce di per sé causa autonoma di esclusione, ma può concorrere nel giudizio complessivo di affidabilità dell'operatore economico. Lo ha affermato il Tar Lazio Roma, Sez. V quater, con sentenza n. 20024 dell'11 novembre 2025. La controversia verteva sull'omessa comunicazione da parte di un'aggiudicataria di vicende penali sopravvenute riguardanti soggetto collegato alla società, e delle conseguenti misure di self-cleaning adottate. Il TAR ha richiamato tre disposizioni fondamentali del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023): - l'art. 96, comma 4, prevede che se la causa di esclusione si verifica dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore deve comunicare le misure di self-cleaning adottate; - l'art. 96, comma 14, sancisce l'obbligo di comunicare fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione, specificando però che l'omissione non costituisce di per sé causa di esclusione; - l'art. 98, comma 3, lett. b) vieta la fornitura di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla gara. Il TAR ha riconosciuto che sussisteva un'omissione dichiarativa perché l'operatore economico, venuto a conoscenza della causa di esclusione (una notifica del GIP del Tribunale nei confronti di un soggetto collegato), aveva l'obbligo di comunicare le misure di self-cleaning adottate, come previsto dall'art. 96, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale dovere è rafforzato dal principio di buona fede sancito all’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone la fornitura di ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione dell'affidabilità. Nonostante l'illegittima omissione di comunicazione accertata, il TAR ha però dato risposta negativa alla domanda se tale omissione dovesse determinare l'esclusione dell'operatore economico dalla gara. L’omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione non costituisce di per sé causa autonoma di esclusione ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023. L'omissione può invece rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98 e può concorrere nel giudizio di affidabilità dell’operatore economico, unitamente al fatto non dichiarato (come già affermato dal Consiglio di Stato, 11 settembre 2025, n. 7282). Per i giudici romani, dunque, l'omissione dichiarativa di una causa di esclusione sopravvenuta non è una causa di esclusione in senso stretto, ma è un elemento da considerare nel più ampio quadro della valutazione dell'integrità e dell'affidabilità dell'operatore economico. |
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