| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5138 | 05/11/2025 | Tutte | Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Appalti pubblici: modifiche ai documenti di gara senza riapertura termini Sottotitolo: ANAC: nessun obbligo di ripubblicazione per modifiche non significative che non ampliano la platea dei partecipanti Con Delibera n. 396 dell'8 ottobre 2025, l'ANAC ha chiarito i presupposti per la riapertura dei termini nelle procedure di gara pubblica a seguito di modifiche ai documenti. La pronuncia si basa sull'interpretazione dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina i casi in cui i termini per la presentazione delle offerte devono essere prorogati: - se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative e le abbia ricevute meno di 6 giorni (o 4 giorni in procedura accelerata) prima del termine; - se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara; - nei casi di comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale. L'ANAC ha delineato la sua posizione tenendo conto della giurisprudenza consolidata, distinguendo tra modifiche significative e non significative: - le modifiche sostanziali sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti per la partecipazione, determinando (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. In questo caso, opera il principio del contrarius actus, imponendo di osservare le stesse forme di pubblicità previste per il bando di gara. È richiesta la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e di tutti gli altri termini previsti dalla lex specialis (ad esempio, il termine per il sopralluogo). Tali modifiche impongono dunque la ripubblicazione degli atti di gara e la riapertura di tutti i termini previsti; - le modifiche non sostanziali non incidono sui requisiti di partecipazione né modificano la platea dei potenziali concorrenti o l'esito della gara. I chiarimenti o le rettifiche non significative non rendono obbligatoria la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. Nel caso specifico, l'Autorità ha ritenuto che le modifiche apportate mediante avviso e errata corrige non fossero significative. Esse, infatti, non riguardavano i requisiti di partecipazione, ma condizioni di esecuzione rilevanti solo in caso di aggiudicazione. Di conseguenza, i chiarimenti non determinavano un potenziale ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento, escludendo così l'obbligo della stazione appaltante di procedere alla riapertura dei termini. Caso concreto: Nel caso esaminato, gli avvisi pubblicati dalla stazione appaltante contenevano specificazioni tecniche e correzioni di errori materiali riguardanti le modalità di esecuzione del servizio, non i requisiti di partecipazione. Pertanto, non essendo modifiche significative, la stazione appaltante non era tenuta a riaprire i termini per la presentazione delle offerte. |
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