| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5135 | 31/10/2025 | Tutte | Sentenze | Progettazioni, Beni e Servizi |
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Titolo: RTI negli appalti di servizi e forniture: non è obbligatoria la corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione Sottotitolo: La disciplina è rimessa alla lex specialis salvo diversa previsione del bando di gara l'obbligo di corrispondenza tra la qualificazione posseduta da ciascuna impresa componente il RTI e la quota della prestazione che essa dovrà effettivamente eseguire. La disciplina è rimessa alle disposizioni specifiche del bando di gara. Lo ha ribadito il TAR Calabria, con sentenza n. 1638 del 13 ottobre 2025. La sentenza richiama la distinzione, già elaborata in sede giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 maggio 2022, n. 4425), tra: - requisiti di qualificazione: caratteristiche soggettive relative all'idoneità professionale e alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - quota di partecipazione: percentuale di presenza della singola impresa nel raggruppamento, con riflessi sulla responsabilità verso la stazione appaltante e sulla ripartizione degli utili - quota di esecuzione: parte di lavoro, servizio o fornitura che sarà effettivamente realizzata da ciascuna impresa del raggruppamento La regola applicabile Salvo che il bando preveda espressamente una quota minima di possesso dei requisiti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto. Le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti dei requisiti posseduti, come previsto dall'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023. La differenza con i lavori pubblici La sentenza sottolinea che, diversamente dai lavori pubblici, i servizi non possono essere materialmente suddivisi anche se realizzati in unico lotto, giustificando così la diversa disciplina applicabile. |
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