| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5134 | 30/10/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Illegittima la clausola che limita eccessivamente i ribassi di asta Sottotitolo: Il TAR Piemonte annulla una gara per violazione della libertà concorrenziale sul prezzo Non è legittima la clausola di un bando di gara che imponga vincoli stringenti al ribasso dell’offerta economica, poiché limita in modo eccessivo la libertà degli operatori economici di formulare una proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali e impedisce, di fatto, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo. Lo ha affermato il TAR Piemonte, con la sentenza 7 ottobre 2025, n. 1368 con cui ha accolto il ricorso di un'agenzia per il lavoro contro l'esito di una procedura aperta indetta da una ASL per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. La gara, suddivisa in cinque lotti e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aveva previsto nel paragrafo 3.3 del Disciplinare che non fossero ammesse offerte con un margine d'agenzia su base oraria inferiore a €0,60 o superiore a €1,00 (IVA esclusa). La procedura aveva prodotto un esito singolare: le quattro migliori offerte tecniche avevano ottenuto punteggi identici, e all'apertura delle buste economiche tutti i concorrenti (salvo uno) avevano offerto il medesimo prezzo, pari al massimo ribasso consentito. L'impossibilità di richiedere offerte migliorative aveva quindi portato al sorteggio per l'aggiudicazione dei lotti. La sentenza ha accolto la censura sulla clausola limitativa del ribasso, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tali previsioni introducono "un'inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare una proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull'elemento prezzo". Il TAR ha precisato che la limitazione non può trovare giustificazione neppure nell'esigenza di garantire la sostenibilità dell'offerta, poiché tale finalità deve essere perseguita attraverso lo strumento tipico del subprocedimento di verifica dell'anomalia previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, che può portare all'esclusione delle offerte anormalmente basse. |
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