| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5133 | 29/10/2025 | Tutte | Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Rapporto sulla parità di genere: obbligo esteso a tutti gli appalti pubblici Sottotitolo: Dopo il Decreto Correttivo, obbligatorio anche per gli appalti non finanziati da fondi PNRR La mancata trasmissione del rapporto sulla situazione del personale da parte degli operatori economici soggetti all'obbligo di redazione determina l’esclusione dalla gara anche nel caso in cui l'intervento utilizzi finanziamenti diversi da quelli PNRR. Lo ha puntualizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) rispondendo ad un quesito (n. 3697 del 2 ottobre 2025), sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici. La questione posta riguardava l'ambito di applicazione della causa di esclusione prevista dall’art. 94, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, ovvero se, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, l'obbligo per gli operatori economici di produrre copia del rapporto sulla parità di genere al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta nelle procedure di appalti pubblici (e la relativa esclusione in caso di mancanza) continuassero a limitarsi alle procedure finanziate con risorse PNRR e Piano Nazionale Complementare, o se si estendessero a tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture) finanziati con mezzi propri dell'ente o fondi nazionali. L'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale ha la sua base nell’art. 46, comma 1, del D.Lgs.198/2006 (Codice delle pari opportunità), che lo impone alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, da redigere ogni due anni con riferimento a diversi aspetti del rapporto di lavoro del personale maschile e femminile. Prima della modifica normativa, l’art. 94, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 prevedeva l’esclusione degli operatori economici tenuti alla redazione che non avessero prodotto copia dell’ultimo rapporto redatto, ma limitatamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNC. Con l’introduzione dell'art. 57, comma 2-bis, nel D.Lgs. 36/2023 (ad opera del D.Lgs. 209/2024), che rinvia all'Allegato II.3 per meccanismi e strumenti premiali, il quadro normativo è mutato. In particolare, l’art. 1 dell’Allegato II.3 dispone che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto. IIl MIT ha chiarito che il nuovo art. 57, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023 opera un rinvio all’Allegato II.3 a prescindere dalla tipologia di finanziamento utilizzato, cosicché l’obbligo di produrre il rapporto sulla parità di genere, a pena di esclusione, per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti e che sono, di conseguenza, tenuti alla redazione del rapporto biennale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006 si estende: - a tutte le procedure di appalto (lavori, servizi e forniture); - a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata dall'ente appaltante (PNRR/PNC o mezzi propri/fondi nazionali). Pertanto, la mancata trasmissione del rapporto sulla situazione del personale da parte degli operatori economici soggetti all'obbligo di redazione determina l’esclusione dalla gara anche nel caso in cui l'intervento utilizzi finanziamenti diversi da quelli PNRR e PNC. |
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