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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5131 27/10/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Appalti: diritto di accesso esteso anche al quarto classificato

Sottotitolo: Il TAR Sicilia riconosce il diritto di accesso alla documentazione anche per un operatore economico quarto in graduatoria

Commento:

Il concorrente non aggiudicatario è legittimato a visionare gli atti di gara poiché è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata che lo abilita a richiedere l'accesso alla documentazione di gara. Sussiste infatti il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e l'esigenza di difesa in giudizio. Lo ha affermato (con la sentenza n. 2625 del 12 settembre 2025) la IV sezione del Tar Sicilia che si è pronunciata sul ricorso di un operatore economico classificato al quarto posto in una procedura di appalto, al quale l'ente appaltante aveva inizialmente rigettato l'istanza di accesso alla documentazione delle imprese classificate prime. I giudici hanno stabilito i seguenti principi: - legittimazione all'accesso: l'operatore economico che ha partecipato alla gara e si è classificato quarto è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata che lo abilita a richiedere l'accesso alla documentazione; - nesso di strumentalità: sussiste il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e l'esigenza di difesa in giudizio del ricorrente, in quanto l'ostensione riguarda documentazione valutata ai fini dell'aggiudicazione e che spiega nei suoi confronti efficacia lesiva; - rito applicabile: i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo l'aggiudicazione, in riscontro ad istanza di accesso del concorrente e a opposizioni dei controinteressati espresse anch'esse dopo l'aggiudicazione, si collocano fuori dal perimetro dell’art. 36, comma 4, del Codice dei contratti e ricadono nello spettro applicativo dell’art. 116 del Codice del processo Amministrativo (rito sull'accesso), in ragione del suo rinvio alle decisioni di oscuramento assunte in riscontro a dichiarazioni presentate in gara e non ex post. La stazione appaltante deve esibire ai primi cinque operatori classificati tutti i documenti, potendo oscurare solo le parti contenenti segreti tecnici o commerciali, previa motivata valutazione delle richieste di riservatezza. Non può limitarsi ad accettare acriticamente le dichiarazioni degli offerenti, ma deve: - sottoporre ad apposito vaglio critico la richiesta di oscuramento - esigere la dimostrazione della natura realmente riservata delle informazioni - motivare adeguatamente la decisione di trattare determinati dati come riservati - comunicare, per quanto possibile, il contenuto essenziale dei dati riservati in forma neutra.

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