| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5130 | 24/10/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Costi della manodopera nelle gare: per il TAR Lazio non si possono occultare nelle spese generali Sottotitolo: Obbligo di trasparenza sui costi del lavoro come requisito essenziale e non sanabile I costi della manodopera devono essere indicati separatamente e non possono essere "occultati" nella voce delle Spese generali, nemmeno parzialmente. Questo l'orientamento del TAR Lazio – Roma, Sez. III Quater, nella sentenza n. 16369 del 22 settembre 2025 secondo cui tali costi non possono essere "allocati" tra le spese generali, pena l'esclusione dell'offerta. Il caso in questione riguarda una gara per la fornitura di sistemi infusionali. Il disciplinare prevedeva un costo stimato per la manodopera di circa 360.000 euro, non soggetto a ribasso. L'impresa aggiudicataria ha indicato nella sua offerta un costo per la manodopera di soli 35.000 euro. In fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'azienda ha sostenuto di aver incluso la parte mancante (oltre 320.000 euro) all'interno delle spese generali. La seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione, ritenendo l'operazione illegittima. Il Tar Lazio ha accolto il ricorso, basando la sua decisione su un'interpretazione rigorosa e finalizzata dell'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici. Il giudice ha evidenziato come l'indicazione separata dei costi della manodopera non sia un semplice adempimento formale, ma una norma sostanziale con una duplice finalità: - consentire alla stazione appaltante un controllo immediato e incisivo sulla sostenibilità dei costi salariali; - garantire il rispetto dei minimi salariali previsti dai Contratti Collettivi Nazionali. Il Tribunale ha ribadito che permettere una "confusione contabile" tra costi della manodopera e spese generali annullerebbe lo scopo della norma, rendendo il controllo della pubblica amministrazione meno efficace e trasparente. Di conseguenza, è vietato, anche parzialmente, "occultare" i costi della manodopera in altre voci dell'offerta. La sentenza ha chiarito che il tentativo dell'aggiudicataria di ricomporre l'offerta in sede di giustificazione non è un chiarimento, ma una modifica sostanziale e postuma di un elemento essenziale dell'offerta stessa. Un'operazione, questa, che viola la par condicio tra i concorrenti. La verifica dell'anomalia ha lo scopo di giustificare l'offerta presentata, non di permetterne la rettifica. |
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