| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5129 | 23/10/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Il risarcimento del danno negli appalti pubblici: deve esserci seria probabilità di aggiudicazione Sottotitolo: Il Consiglio di Stato su perdita di chance e danno curricolare La risarcibilità della chance di aggiudicazione di una commessa pubblica è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7227 dell'8 settembre 2025 esprimendosi in materia di risarcimento del danno nell'ambito delle gare pubbliche, con particolare riferimento a due profili: - la perdita di chance di aggiudicazione - il danno curricolare. Riguardo il risarcimento per perdita di chance di aggiudicazione, il Consiglio di Stato ha ribadito che la "chance" di aggiudicazione è risarcibile solo in presenza di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato. È esclusa la risarcibilità quando la possibilità di ottenere l’utilità perduta resta nel campo della mera eventualità. Per il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare, sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato sperato, provando: - la sussistenza, in concreto, dei presupposti per il raggiungimento del risultato; - che il danno risarcibile si configuri come conseguenza immediata e diretta della condotta illecita. A proposito del risarcimento per danno curricolare, Palazzo Spada ricorda che il danno curricolare consiste nella perdita della specifica possibilità di incrementare il proprio avviamento professionale, inteso anche come immagine e prestigio professionale, al di là dei requisiti formali di qualificazione per le singole gare. Per ottenerne il riconoscimento, l'impresa deve fornire una prova puntuale del nocumento subito (ossia del mancato arricchimento del curriculum professionale), dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio ha: - precluso l'acquisizione di ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo); - avuto ricadute negative sulla capacità competitiva e reddituale. La sentenza precisa inoltre che il danno curricolare deve essere ancorato alla perdita di un livello di qualificazione già posseduto o alla mancata acquisizione di un livello superiore, come conseguenza diretta della mancata aggiudicazione. Tali conseguenze devono essere immediate e dirette rispetto alla mancata aggiudicazione. Solo dopo aver dimostrato l'esistenza del danno (an) è possibile procedere alla sua liquidazione (quantum), anche mediante forfettizzazione percentuale. Nel caso di imprese già leader del settore, dotate di curriculum consolidato e riconosciuto, il Consiglio di Stato chiarisce che non è automaticamente invocabile il danno curricolare e che la mancata aggiudicazione di una singola commessa potrebbe non incidere significativamente sulla posizione competitiva complessiva. Risulta quindi più difficile dimostrare l'effettiva perdita della chance o l'impoverimento curricolare |
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