| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5114 | 02/10/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Accesso agli atti di gara negato per la presenza di segreti industriali Sottotitolo: La richiesta di sottrarre parti della offerta all’accesso deve essere motivata in modo specifico e non generico In caso di richiesta, da parte di un concorrente, di accesso a un'offerta tecnica della prima classificata e ai documenti di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante ha l'obbligo di valutare in modo specifico le richieste di riservatezza. Lo ha affermato il TAR Campania Napoli, Sez. IV,con la sentenza n. 6089 dell'8 settembre 2025. Nel caso esaminato dai giudici campani, un operatore economico, terzo classificato in una gara d’appalto europea per la fornitura di derrate alimentari agli istituti penitenziari , ha chiesto l’accesso agli atti della procedura, nello specifico: - all’offerta tecnica integrale del concorrente aggiudicatario (in particolare, la parte relativa al sub-criterio D “soluzioni tecnico-gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell’efficacia dei controlli”); - all’offerta tecnica del secondo classificato; - ai verbali e alle giustificazioni della verifica di anomalia dell’offerta economica dell’aggiudicatario. La stazione appaltante ha accolto parzialmente la richiesta, oscurando integralmente l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e negando l’accesso agli altri documenti, motivando il diniego con le generiche dichiarazioni di riservatezza fornite dai concorrenti. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR) ha accolto il ricorso dell’operatore economico, ritenendo il diniego illegittimo per i seguenti motivi: - il diniego basato su generiche dichiarazioni di segretezza, senza un’autonoma valutazione di merito da parte della stazione appaltante, viola il principio di trasparenza dell’attività amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione; - la stazione appaltante ha abdicato al proprio obbligo di vagliare in concreto la fondatezza delle richieste di riservatezza, come previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, che consente l’oscuramento solo in presenza di una dichiarazione comprovata da specifici segreti tecnici o commerciali; - nel caso specifico, il TAR ha ritenuto improbabile la presenza di segreti tecnici o commerciali in un settore, come quello della fornitura di derrate alimentari, caratterizzato dalla standardizzazione del servizio e da vincoli predeterminati (come le tabelle dietetiche dell’ASL); - l’interesse alla segretezza di un operatore economico non ottiene una tutela assoluta, ma è subordinato alla prova della sua esistenza, ossia della sussistenza di elaborazioni o studi specialistici che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti. Il TAR ha così ribadito il principio, sancito dall’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, della prevalenza dell’accesso difensivo, che prevale sulla riservatezza quando la conoscenza dei dati è indispensabile per la tutela giurisdizionale dei propri interessi. Pertanto, il Tribunale ha ordinato alla stazione appaltante di consentire all’operatore economico l’accesso integrale a tutti gli atti richiesti, fatta salva la possibilità di oscurare dati strettamente personali e irrilevanti ai fini difensivi, previa adeguata motivazione. |
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