| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5112 | 30/09/2025 | Tutte | Leggi | Lavori ed Opere, Progettazioni |
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Titolo: Criteri ambientali minimi (CAM) per le strade: nuovo decreto MASE di aggiornamento Sottotitolo: Modifiche normative e disposizioni transitorie per i Criteri Ambientali Minimi delle infrastrutture stradali Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2025 il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il settore stradale, apportando modifiche al decreto 5 agosto 2024. Il nuovo provvedimento, già in vigore, aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione di lavori su infrastrutture stradali attraverso: Modifiche all'Allegato 1 del decreto 2024 Aggiornamento delle definizioni di prodotto da costruzione secondo il regolamento UE 2024/3110 Disciplina transitoria per i procedimenti in corso Deroghe specifiche per procedure non soggette al D.M. 2024. Nuove definizioni e norme tecniche Il decreto recepisce le nuove definizioni di "prodotto da costruzione" stabilite dal regolamento (UE) 2024/3110, che ha abrogato il precedente regolamento (UE) n. 305/2011. Questo aggiornamento è di immediata applicazione, in particolare nella redazione dei capitolati speciali d’appalto. Disciplina transitoria e deroghe L'articolo 3 del decreto stabilisce l'applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Tali procedimenti includono: - le procedure di gara per il servizio di progettazione, i cui bandi o inviti a presentare offerta sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto; - le procedure relative a lavori o a contratti congiunti di progettazione esecutiva e lavori, avviate prima di tale data; - la progettazione interna alla stazione appaltante, anche se il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) è già stato approvato. In questi casi, le stazioni appaltanti sono tenute a garantire un termine congruo per la presentazione delle offerte, mentre per i contratti già in esecuzione si applicano le regole dell’adeguamento tecnico in corso d’opera previste dal Codice dei Contratti. L'articolo 4 introduce inoltre una deroga specifica, valida per 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per le procedure di progettazione esecutiva o i lavori basati su progetti non rientranti nell'ambito di applicazione del DM 2024. |
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