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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5111 29/09/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Revoca della gara: poteri della pubblica amministrazione e tutela dei privati

Sottotitolo: Presupposti della revoca e i limiti della responsabilità precontrattuale

Commento:

Con la sentenza n. 6002 del 1° settembre 2025 del TAR Campania - Napoli ha ribadito la legittimità del potere di revoca della gara da parte della PA a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico e ha chiarito i presupposti della responsabilità precontrattuale. L'art. 21-quinquies L. 241/1990 prevede tre presupposti alternativi per la legittima revoca di un provvedimento amministrativo: - sopravvenuti motivi di pubblico interesse - mutamento della situazione di fatto non prevedibile - nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (ius poenitendi). Il potere di revoca dell'amministrazione può, dunque, essere esercitato non solo per l'insorgere di nuove circostanze non prevedibili, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico che ha dato origine al provvedimento. Il giudice amministrativo può sindacare tale provvedimento solo in casi di esiti abnormi o contraddittori, senza potersi sostituire alla valutazione di merito dell'amministrazione. L’onere motivazionale della revoca deve essere proporzionato alla fase del procedimento in cui interviene: - l’esplicitazione delle ragioni è più incisiva se la revoca avviene dopo l’aggiudicazione definitiva o la stipula del contratto, a tutela del maggior affidamento ingenerato nel privato; - l’onere motivazionale è meno stringente se la revoca interviene in una fase precedente, quando la procedura di gara non è ancora giunta a conclusione. La sentenza ha chiarito che con la revoca di un'aggiudicazione o di un atto della procedura, anche se legittima, l'amministrazione può incorrere in responsabilità precontrattuale se: - ha violato i principi di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.) - ha generato affidamenti legittimi negli operatori economici - il suo comportamento risulta contrario alle regole della correttezza precontrattuale. Tuttavia, per ottenere il risarcimento è necessario che il privato dimostri comportamenti dell'amministrazione non conformi ai principi di correttezza e buona fede. Nel caso specifico, il TAR ha respinto la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno subito, sottolineando l'importanza di una puntuale allegazione del danno anche per la sua quantificazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile.

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