| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
|---|---|---|---|---|
| 5108 | 24/09/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
|
Titolo: Discrezionalità amministrativa nella verifica della anomalia delle offerte Sottotitolo: Principio consolidato: ampia discrezionalità della stazione appaltante La decisione di procedere o meno alla verifica dell'anomalia costituisce, per la stazione appaltante, un esercizio di discrezionalità amministrativa, caratterizzata da: - ampia libertà valutativa della stazione appaltante - assenza di obbligo di motivazione specifica per il mancato esercizio - sindacabilità limitata solo in caso di macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Il TAR Campania (sentenza n. 5969 del 25 agosto 2025, sezione IX) conferma il vasto potere decisionale delle pubbliche amministrazioni, limitando la sindacabilità giurisdizionale a casi di macroscopica irragionevolezza. Il Tar campano ha respinto un ricorso basato sull'asserita illegittimità di un'aggiudicazione per omessa verifica di anomalia dell'offerta. Il ricorso era stato presentato da un operatore economico che contestava l'azione della Stazione appaltante, sostenendo la necessità di tale verifica ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. L'articolo in questione stabilisce che le stazioni appaltanti valutano la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa, utilizzando un verbo che indica facoltà e non obbligo, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. La decisione del tribunale si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce un'ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti. La valutazione della congruità, serietà e sostenibilità di un'offerta è considerata un potere discrezionale, non un obbligo, salvo nei casi specifici in cui la legge lo impone. Questa discrezionalità è particolarmente accentuata nel contesto dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), dove la commissione giudicatrice ha già la possibilità di cogliere profili di criticità durante la valutazione complessiva. Secondo il TAR e la giurisprudenza di riferimento (tra cui sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2612 del 28.03.2025 e n. 1818 del 13.03.2020), dunque: - la stazione appaltante ha facoltà, non obbligo, di procedere alla verifica di anomalia, a meno che il caso non rientri in quelli per cui è prevista obbligatoriamente dalla normativa; - la scelta della pubblica amministrazione di non attivare la verifica è insindacabile dal giudice amministrativo; - il sindacato giurisdizionale è ammissibile solo in presenza di vizi palesi, macroscopica irragionevolezza, decisivi errori di fatto o una "chiara incongruità" dell'offerta; - l'esercizio (o il mancato esercizio) di tale discrezionalità non richiede una motivazione specifica, salvo che l'offerta non presenti evidenti anomalie; Infine, per contestare l'operato dell'amministrazione, il ricorrente deve fornire argomentazioni concrete e indizi che rivelino l'abnormità della scelta della stazione appaltante. |
||||
| Inserto leggi e regolamenti: | Informazione pubblicitaria: Appaltitalia - Un mese gratis presentando un'azienda amica | |||
Appaltitalia quotidiano iscritto al registro della stampa del Tribunale di Napoli, N.39 del 01/04/2004
Direttore responsabile Dott. Diego La Grassa
Edito da Editanet S.r.l. P. IVA 06646021219
Sede Legale: Via Francesco Lauria - Centro Direzionale Isola F/11 interno 86 - 80143 Napoli
Sede Operativa: CDN Napoli Isola F11 - 80143 Napoli
Tel.: +39 0810208600 / +39 08118658035 - Fax: +39 0810112814
editanetsrl@pec.sinapsis-srl.net
ISSN online: 2531-6095