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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5106 22/09/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Esclusione per gravi illeciti professionali: criteri oggettivi e limiti di rilevanza

Sottotitolo: Il Consiglio di Stato stabilisce i limiti per escludere gli operatori economici negli appalti pubblici

Commento:

Con la sentenza del 4 agosto 2025, n. 6882, il Consiglio di Stato ha chiarito i principi fondamentali per l'esclusione degli operatori economici per gravi illeciti professionali, stabilendo criteri oggettivi e proporzionati per la valutazione dell'affidabilità, alla luce del D.Lgs. n. 36/2023. La pronuncia chiarisce i presupposti per la valutazione dell'affidabilità degli operatori economici, ribadendo i principi di proporzionalità e oggettività. Secondo l'articolo 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, è prevista l’esclusione dell'operatore economico che abbia commesso un illecito professionale grave tale da comprometterne l'integrità e l'affidabilità. L'articolo 98 del medesimo decreto specifica le fattispecie rilevanti, tra cui: - significative e persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti; - violazioni degli obblighi di tracciabilità; - false dichiarazioni in sede di gara; - altri comportamenti che incidono sulla moralità professionale. La giurisprudenza ha però stabilito che l'esclusione non può essere automatica e deve fondarsi su inadempimenti di carattere sostanziale. È necessario che l'inadempimento sia accertato come "grave" e che incida realmente sull'affidabilità dell’operatore. Nel caso oggetto della controversia era l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara pubblica, con particolare riferimento all’omessa dichiarazione di precedenti penali contrattuali da parte di uno degli operatori concorrenti. A sostegno del motivo, la parte appellante richiamava un articolo di stampa che riportava alcune criticità nella gestione del servizio affidato in un precedente appalto. Il Consiglio di Stato ha, in primo luogo, considerato infondato l’utilizzo di articoli di giornale come base per l'esclusione: le notizie giornalistiche, non avendo un valore probatorio certo, non possono costituire un elemento sufficiente per imporre un obbligo dichiarativo o fondare un giudizio di inaffidabilità professionale. In secondo luogo, la pronuncia ha affrontato la questione delle penali contrattuali. Il Consiglio di Stato ha confermato che non sussiste un obbligo di dichiarazione per penali inferiori alla soglia dell’1% del valore dell’appalto. Inoltre, ha chiarito che l'applicazione di una penale non equivale automaticamente a un grave illecito professionale; è richiesta una valutazione puntuale e motivata da parte della stazione appaltante, basata su fatti gravi e documentati. Il Consiglio di Stato ha ribadito quindi che le cause di esclusione devono essere interpretate in modo restrittivo per non comprimere ingiustificatamente il principio del favor partecipationis. L’esclusione per gravi illeciti professionali è ammissibile solo in presenza di elementi oggettivi che compromettano la serietà e la correttezza professionale dell’operatore, senza basarsi su fonti generiche o automatismi.

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