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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5070 01/08/2025 Tutte Pareri Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: ANAC sul termine per la richiesta di sopralluogo e esclusione dalla gara

Sottotitolo: Chiarimenti ANAC sui limiti alla discrezionalità delle stazioni appaltanti

Commento:

La stazione appaltante può fissare un termine perentorio per la richiesta di sopralluogo ma il termine deve essere congruo e non lesivo della concorrenza. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 234 del 3 giugno 2025, ha fornito chiarimenti sulla legittimità e congruità dei termini fissati dalle stazioni appaltanti per la richiesta di esecuzione del sopralluogo. L'intervento dell'ANAC scaturisce dalla contestazione di un operatore economico al diniego di effettuazione del sopralluogo obbligatorio, a causa della trasmissione tardiva della richiesta rispetto ai termini di gara. Il quadro normativo di riferimento è l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di fissare termini per la presentazione delle domande e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto, tenendo conto del tempo necessario per la visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta. L'ANAC ha evidenziato i seguenti punti chiave: - il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire il rispetto delle prescrizioni di gara e consente ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e aderente alle necessità dell'appalto; - incombe sull'impresa l'onere di effettuare il sopralluogo con la dovuta diligenza, al fine di modulare l'offerta sulle concrete caratteristiche dei luoghi; - qualora la stazione appaltante abbia fissato un termine non manifestamente incongruo per il sopralluogo, la richiesta tardiva deve ritenersi inammissibile; - la calendarizzazione dei sopralluoghi consente alla stazione appaltante di organizzare le attività, evitare accavallamenti e garantire l'anonimato, oltre a permettere agli operatori di inoltrare richieste di chiarimenti; - il termine per l'effettuazione del sopralluogo può essere perentorio se dettato da obiettive ragioni organizzative e dall'esigenza di un ordinato svolgimento della fase preliminare; - in presenza di un termine congruo e di una prescrizione chiara, spetta all'operatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilità, assumere una condotta diligente. Nel caso specifico esaminato, l'ANAC ha ritenuto che la scelta di fissare un termine per la richiesta di sopralluogo molto lontano dalla scadenza per la presentazione delle offerte appariva affetta da manifesta illogicità e irragionevolezza. La restrizione della platea dei potenziali partecipanti risultava sproporzionata e illogica, considerando i 48 giorni a disposizione per la presentazione delle offerte. Di conseguenza, il termine fissato e il diniego opposto alla richiesta tardiva sono stati giudicati viziati da manifesta illogicità e irragionevolezza.

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