| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5069 | 31/07/2025 | Tutte | Pareri | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Soccorso istruttorio e parità di genere: per il MIT sono sanabili le dichiarazioni mancanti Sottotitolo: Possibile integrare la documentazione omessa in fase di gara, a maggior ragione nel caso in cui sia presente una dimenticanza del RUP negli atti di gara Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), parere n. 3604 del 3 giugno 2025, è possibile esperire il soccorso istruttorio per sanare la mancata produzione di dichiarazioni relative al rispetto della parità di genere nelle procedure di gara. La questione è stata sollevata da una Stazione Appaltante che, in un bando per la gestione di asili nido comunali, pubblicato poco dopo l'approvazione del decreto correttivo, non aveva richiesto agli operatori economici di produrre: - il rapporto sulla situazione del personale dipendente, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006; - la dichiarazione di impegno ad assumere una quota minima del 30% di personale femminile e giovanile necessaria all'esecuzione dell'appalto. A seguito di ciò, la maggior parte degli operatori economici partecipanti non aveva presentato tale documentazione. La Stazione Appaltante ha quindi richiesto al MIT la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per sanare queste carenze documentali. Il Ministero ha confermato l'ammissibilità del soccorso istruttorio, confermando che, nel caso prospettato, la Stazione Appaltante può attivare il soccorso istruttorio nei limiti e con le modalità indicate dal bando tipo ANAC 1/2023. Il MIT ha sottolineato come il soccorso istruttorio risponda a una fondamentale direttiva antiformalistica, volta ad assicurare che le rigorose formalità delle gare siano sempre attuate alla luce del principio del risultato dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1 del Codice dei contratti pubblici. È stato evidenziato che, nel bilanciamento tra il favor partecipationis e la par condicio, il primo principio può prevalere quando l'errore è indotto da un comportamento della Stazione Appaltante. In tali circostanze, la prevalenza del favor partecipationis trae forza dalla necessità di rispettare il legittimo affidamento maturato dal partecipante alla gara. Pertanto, la Stazione Appaltante deve mirare all'aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto delle garanzie sostanziali dei partecipanti, consentendo di sanare le carenze documentali che non alterano il contenuto sostanziale dell'offerta e non producono distorsioni sul confronto competitivo. |
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