| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5068 | 30/07/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Gare pubbliche: obblighi dichiarativi dei concorrenti Sottotitolo: Le informative alle stazioni appaltanti devono essere integrali, onnicomprensive e veritiere L'informativa alle stazioni appaltanti deve essere integrale, onnicomprensiva e veritiera, a prescindere dalla datazione o dalla natura ancora controversa degli episodi rilevanti. Con la sentenza n. 5589 del 27 giugno 2025, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato è tornata ad esprimersi su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa in materia di contratti pubblici: l'obbligo dichiarativo a carico degli operatori economici deve essere integrale, onnicomprensivo e veritiero, a prescindere dalla datazione o dalla natura ancora controversa degli episodi rilevanti. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso di una società esclusa da una procedura selettiva indetta dalla Provincia di Foggia per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria. L'esclusione era motivata dalla presenza di due annotazioni nel casellario ANAC non dichiarate dall'operatore economico: una risoluzione contrattuale disposta dalla Provincia di Brescia e una revoca dell'aggiudicazione da parte di ANAS S.p.A.. La società ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva confermato l'esclusione, sostenendo fra l'altro che: - le annotazioni si riferivano a fatti risalenti a oltre tre anni prima e oggetto di contenziosi pendenti - non sarebbero state considerate le misure di self cleaning adottate per ripristinare l'affidabilità. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando i seguenti principi: - gli operatori economici devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini dell'esclusione, senza alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza: "sussiste l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza"; - nel vigore del D.Lgs. n. 36/2023, la condotta omissiva deve essere interpretata anche alla luce dei principi della fiducia e della buona fede (artt. 2 e 5), che rappresentano obblighi comportamentali reciproci sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici; - non rileva né la risalenza temporale dei fatti né l'esistenza di contenziosi pendenti. L'operatore non può autonomamente giudicare irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli e nascondendo così alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli. L'operatore economico ha un preciso obbligo dichiarativo in relazione a tutte le circostanze rilevanti, la cui omissione integra una condotta omissiva e fuorviante. Non è ammissibile che l'impresa valuti autonomamente l'irrilevanza dei propri precedenti negativi. Inoltre, le misure di self cleaning addotte (principalmente la nomina di un nuovo direttore tecnico e amministratore unico) non sono state ritenute sufficientemente concrete ed idonee a prevenire ulteriori illeciti analoghi. |
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