| Notizia | Data pubblicazione | Regioni | Tipologia | Settori |
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| 5067 | 29/07/2025 | Tutte | Sentenze | Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali |
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Titolo: Verifica di anomalia della offerta e obbligo di contraddittorio Sottotitolo: La stazione appaltante deve garantire il confronto preventivo prima della esclusione L'Amministrazione appaltante ha l'obbligo di condurre ogni verifica sulla congruità dell'offerta nella pienezza del contraddittorio con la parte interessata, nel rispetto delle regole di trasparenza, collaborazione e buona fede. Lo ha affermato il Tar Lazio, Roma, Sez. II. ter, con la sentenza 9 luglio 2025, n. 13505, ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato, applicabile sia sotto il D.Lgs. 50/2016 che l'attuale D.Lgs. 36/2023 (art. 110), nonché in conformità con la direttiva eurounitaria 2014/24/UE (art. 69). L'accoglimento del ricorso avverso l'esclusione evidenzia: Necessità di confronto: nel giudizio di anomalia delle offerte, il rispetto del principio del contraddittorio è centrale, imponendo alla stazione appaltante una valutazione attenta e ponderata delle giustificazioni presentate dall'impresa con un'offerta potenzialmente anomala; Prevenzione della pregiudizio alla concorrenza: l'esclusione automatica o non adeguatamente motivata di un'offerta a causa di anomalia rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà d'impresa; Esclusione del provvedimento a sorpresa: non è ammissibile che le ragioni dell'anomalia vengano esternate solo con il provvedimento di esclusione, amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici; Prevalenza del buon andamento: i principi di autoresponsabilità, efficienza, risultato e par condicio, così come l'esigenza di celerità, non possono giustificare la totale omissione di un confronto preventivo finalizzato a formare il giudizio della stazione appaltante. In omaggio ai principi di buon andamento, risultato ed economicità, non è accettabile che la migliore offerta espressa dal mercato venga esclusa per rilievi che non sono stati oggetto di adeguata istruttoria e di un confronto trasparente con l'offerente. |
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