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Notizia Data pubblicazione Regioni Tipologia Settori
5064 24/07/2025 Tutte Sentenze Lavori ed Opere, Progettazioni, Beni e Servizi, Settori Speciali

Titolo: Soccorso istruttorio: esclusione per mancato rispetto del termine perentorio

Sottotitolo: Il TAR Lazio conferma la natura inderogabile della scadenza per integrare la documentazione

Commento:

Il termine per l'integrazione documentale in seguito all'attivazione del soccorso istruttorio ha natura perentoria. Lo conferma il TAR Lazio, Sez. IV-bis, con la sentenza n. 13244 del 4 luglio 2025 con cui chiarisce le condizioni che legittimano l'esclusione di un concorrente in caso di mancato rispetto di tale scadenza. Nel caso esaminato l'Amministrazione, a fronte a carenze documentali (mancanza di dichiarazioni di cittadinanza e omessa indicazione del costo del revisore), aveva attivato il soccorso istruttorio concedendo un termine perentorio di 10 giorni. Il mancato rispetto di tale termine, anche se dovuto a presunte problematiche tecniche (malfunzionamento della PEC del concorrente), ne ha comportato l'esclusione. Il TAR Lazio ha ribadito che il termine per l'integrazione documentale, a seguito di soccorso istruttorio, ha natura perentoria. La sua inosservanza, anche se i requisiti sostanziali erano posseduti, comporta l'esclusione dalla gara. Come evidenziato dal TAR, citando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la perentorietà del termine garantisce: - la certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio - il buon andamento amministrativo - la tutela delle legittime aspettative di tutti i partecipanti. Il TAR ha individuato un'importante eccezione al principio di esclusione automatica: il mancato rispetto del termine non comporta esclusione quando sia dovuto a causa non imputabile al concorrente. Per configurarsi come "causa non imputabile", è necessario che ricorrano cumulativamente due condizioni: - la causa deve essere estranea alla sfera giuridico-organizzativa del concorrente - la causa deve essere in alcun modo governabile ed evitabile dal concorrente. Nel caso specifico, il TAR ha escluso la configurabilità dell'eccezione perché: - il malfunzionamento della propria PEC non costituisce causa non imputabile poiché tale problematica rientra nella sfera organizzativa del concorrente ed era governabile ed evitabile adottando misure alternative di comunicazione. Il TAR ha precisato che, sebbene il principio si sia consolidato nel settore dei contratti pubblici, esso è estendibile ad ogni procedura comparativa di massa, compresi i bandi per finanziamenti pubblici come quello oggetto della sentenza.

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